ART.9

AMBITI DI CONSERVAZIONE

 

Costituiscono ambiti di conservazione e riqualificazione tutte le parti del territorio comunale, edificate e non edificate, che il P.U.C. descrive e individua come tali in quanto caratterizzate da un assetto fisicomorfologico e funzionale compiuto, ovvero suscettibili di interventi di modificazione o completamento, non comportanti modificazioni quantitative o qualitative sostanziali del carico insediativo.

L’obbiettivo della disciplina è la tutela e la conservazione delle prevalenti caratteristiche architettoniche, attuata attraverso precise indicazioni tipologiche e specifiche indicazioni sull’uso dei materiali.

In tali ambiti sono inseriti i nuclei frazionali a carattere rurale, che, per le caratteristiche emerse dalle indagini del livello puntuale del P.U.C., risultano meritevoli di conferma sostanziale dell’assetto urbanistico in atto, con interventi finalizzati alla riqualificazione dell’esistente e al completamento in termini quantitativi e qualitativi di limitate porzioni del territorio ad essi pertinente.

I nuclei rurali sono suddivisi in funzione della loro importanza nei seguenti tre livelli normativi e uno speciale, derivanti dalle prevalenti caratteristiche di tutela:

NUCLEI RURALI DI TIPO A

NUCLEI RURALI DI TIPO B

NUCLEI RURALI DI TIPO C

NUCLEI RURALI A DISCIPLINA SPECIALE (ZONE CR)

 

 

 

ART.9.1

NUCLEI A CARATTERE RURALE

NORME GENERALI

 

Le norme a carattere generale per le zone di cui al precedente art.9 sono le seguenti.

a)    Sono consentiti ampliamenti per motivi igienici e funzionali.

     Le distanze sono quelle stabilite dal Codice Civile.

     L’incremento volumetrico è applicato sul volume esistente all’atto dell’adozione del P.U.C.; tale facoltà è concessa una sola volta nel periodo di validità del medesimo.

b)  Sono consentiti innalzamenti alla gronda finalizzati all’obiettivo dell’ambito interessato; essi saranno diversificati per ogni ambito, e per gli ambiti di pregio maggiore saranno finalizzati al solo conseguimento del minimo dell’altezza interna. Comunque non supereranno mai un ml. alla gronda.

c)  Nel caso di ampliamenti orizzontali su edifici a tipologia ME10 o ME11 con terrazze a livello, l’ampliamento potrà essere effettuato su tale terrazza, a condizione che non comporti superfetazioni incongrue o volumi avulsi dal contesto e che l’ampliamento non superi la linea di gronda e di colmo dell’edificio principale; in ogni caso per tali tipologie di intervento la C.E. potrà chiedere elaborati grafici e documentazione fotografica atti a garantire la comprensione dell’intervento rapportato con il contesto ambientale di contorno.

d)  Gli edifici rurali in parte diruti potranno essere ricostruiti sul sedime esistente ripristinandone le caratteristiche architettoniche e tipologiche tradizionali, previa accurata analisi che ne dimostri la consistenza volumetrica attraverso un rilievo topografico e fotografico asseverato che ne documenti gli elementi ancora consistenti in elevazione; il progetto dovrà essere accompagnato da adeguata indagine sui caratteri tipologici degli edifici di contorno, da eventuali cartografie storiche e fotografiche e da rilievi catastali di contenuto integrativo.

È consentito l’uso residenziale solo nel caso in cui venga dimostrato l’adeguamento ai parametri igienico-sanitari stabiliti a norma di legge.

 

Ai fabbricati recuperati ai sensi del presente comma non potranno essere applicate le discipline del comma “a” per tutto il periodo di validità del P.U.C..

In ogni caso:

-   si ritiene ammissibile la ricostruzione solo nel caso in cui alla data della presentazione del progetto sia presente almeno 1/3 della superficie muraria ipotizzata preesistente.

e)  Gli edifici rurali potranno essere composti da un piano fondi e da un piano primo, salvo i casi in cui sia palese la presenza di più di due piani fuori terra; in ogni caso l’altezza di gronda e del colmo non potrà superare quella degli edifici circostanti.

L’altezza del piano fondi non potrà in ogni caso essere superiore a ml. 2.40 di luce netta.

 

f)     Nei nuclei a carattere rurale è possibile il recupero dei manufatti al servizio dei fondi e delle abitazioni realizzati:

-       abusivamente e sanati ai sensi della L.N. n. 47/85 e successive disposizioni riguardanti la sanatoria delle opere abusive;

-       o regolarmente eseguiti, ma che si pongono in contrasto con il contesto ambientale;

 

Tale recupero avrà finalità ambientali e sarà attuato attraverso concessione edilizia convenzionata.

 

Le modalità per il recupero, fatte salve le dimensioni sono le seguenti:

-   Le costruzioni, se recuperate sul preesistente sedime e a destinazione d’uso non residenziale, dovranno essere realizzate o in pietra a spacco o, se in muratura di mattoni, in intonaco rustico precolorato senza punti di lista; le coperture dovranno essere a una o due falde con il colmo o il punto più alto posto a ml. 0.70 oltre la linea di gronda; l’altezza interna non dovrà comunque superare quella massima del progetto oggetto di concessione in sanatoria; lo sporto di gronda sarà limitato a cm.30 e sarà dotato di gronde e pluviali in rame; la copertura sarà realizzata in ardesia o in tegole marsigliesi.

-   Il fabbricato da ricomporre dovrà trovarsi all’interno della perimetrazione della zona ove si trova l’edificio principale; è consentito l’accorpamento fino a un massimo di mc.100. Le distanze da tenere dai confini e dai fabbricati sono quelle indicate dalla normativa della specifica zona.

Il rilascio di detta concessione edilizia è finalizzato al recupero del sito oggetto di intervento di demolizione.

 

 

 

ART.9.2

NUCLEI RURALI DI TIPO A

 

Sono nuclei di altissima valenza ambientale, che hanno mantenuto inalterate le caratteristiche insediative e tipologiche.

La finalità della norma è di consentire e favorire il recupero anche a fini abitativi, senza modificare le caratteristiche tipologiche degli edifici e degli spazi d’ambito.

a)    L’incremento volumetrico ammesso è il 20% del volume esistente, applicabile solo in verticale, al fine di conseguire le altezze minime interne.

     Le distanze sono quelle stabilite dal Codice Civile.

b)  Gli incrementi orizzontali saranno ammessi solo nei casi in cui elementi nell’edificio da ristrutturare risultino estranei alla tipologia o, se di recente realizzazione, al contesto (scale esterne, servizi igienici esterni, superfetazioni incongrue). In questi casi, al solo fine della ricomposizione formale, è consentito l’ampliamento laterale, ferme restando le disposizioni in merito alle distanze.

c)  La facoltà di cui ai punti “a” e “b” è subordinata all’osservanza delle seguenti disposizioni:

a.1)            mantenimento dei materiali di facciata esistenti;

a.2)            realizzazione delle intonacature con materiali precolorati nella gamma delle terre, da stendere sulla facciata senza “punti di lista”;

a.3)            sporgenza delle gronde dal filo di facciata per non più di cm.30 e realizzazione dello sporto in lastre di ardesia con gronde e pluviali esclusivamente in rame;

a.4)            realizzazione delle coperture esclusivamente in ardesia, con possibilità d’uso di materiali di tipo diverso con caratteristiche tipologiche e cromatiche compatibili con l’ardesia, ad esclusiva discrezione della Commissione Edilizia Comunale;

a.5)            ammissibilità dell’ampliamento di finestre solo qualora i locali interessati abbiano destinazione residenziale, con ampliamento fino al raggiungimento di 1/8 della superficie di pavimento.

d)  Nel nucleo di Castagnello, nella perimetrazione del P.O.I. di Perlezzi e nel raggio di ml. 100 intorno all’Abbazia di Borzone è obbligatorio l’uso dell’ardesia per le coperture.

 

 

 


ART.9.3

NUCLEI RURALI A DISCIPLINA SPECIALE

ZONE CR

 

LOCALITÀ: PERLEZZI, LORO, MASSI, COSTA, MERETO, CIAZZE

Gli abitati di PERLEZZI, LORO, MASSI, COSTA, MERETO, CIAZZE sono stati oggetto di un progetto di PROGRAMMA ORGANICO DI INTERVENTO, con la perimetrazione di un ambito e la schedatura degli edifici.

Il nucleo di Perlezzi riveste notevole valenza ambientale ed è caratterizzato da un sistema di percorrenze di mezzacosta parallele che seguono le curve altimetriche isoipse, con percorrenze ad esse perpendicolari che formano un sistema articolato di notevole pregio; il sistema urbano si articola sui percorsi di mezzacosta, a schiera percepibile per agglomerati.

Il nucleo è stato schedato e catalogato in considerazione dell’elevato valore ambientale.

Per ogni singolo edificio nella schedatura si sono individuati i limiti degli interventi.

Per ogni singolo edificio le schede indicano i limiti volumetrici previsti per gli ampliamenti igienici e/o funzionali.

Secondo i predetti criteri sono consentiti ampliamenti per motivi igienici e funzionali nel limite del 20% del volume esistente all’atto dell’adozione del P.U.C.; tale facoltà è concessa una sola volta nel periodo di validità dello stesso.

Sono consentiti innalzamenti alla gronda fino ad un massimo di ml. 1.00 per motivi igienici e funzionali.

Nel caso di ampliamenti orizzontali su edifici a tipologia ME10 o ME11 con terrazze a livello, l’ampliamento potrà essere effettuato su tale terrazza, a condizione che non comporti superfetazioni incongrue o volumi avulsi dal contesto e che l’ampliamento non superi la linea di gronda e di colmo dell’edificio principale.

Gli innalzamenti e gli ampliamenti sono assoggettati alle distanze stabilite da C.C..

Anche il nucleo di crinale località “Loro” è caratterizzato da un percorso che lo costeggia sul lato nord e che lo lambisce sul lato sud.

Gli edifici sono posti ortogonalmente ai percorsi di lottizzazione e seguono l’andamento delle curve di livello ricalcando l’andamento della frammentazione delle particelle catastali; il sistema dei percorsi interni al nucleo crea un equilibrato rapporto tra quello viario pedonale pubblico, gli spazi di pertinenza privati interni al nucleo e il sistema rurale di contorno.

La permeabilità di tali spazi è criterio che deve essere mantenuto nelle progettazioni degli spazi esterni.

 

 

 


ART.9.4

CRITERI PARTICOLARI

PERLEZZI, LORO, MASSI, COSTA, MERETO, CIAZZE

 

a)  Sono consentiti innalzamenti alla gronda fino ad un massimo di ml. 1 per motivi igienici e funzionali.

b)  Nel caso di ampliamenti orizzontali su edifici a tipologia ME10 o ME11 con terrazze a livello, l’ampliamento potrà essere effettuato su tale terrazza, a condizione che non comporti superfetazioni incongrue o volumi avulsi dal contesto, e che l’ampliamento non superi la linea di gronda e di colmo dell’edificio principale.

c)  Gli innalzamenti e gli ampliamenti sono assoggettati alle distanze stabilite da C.C..

d)  È ammessa la ristrutturazione con ampliamento nei limiti del 20% sugli allineamenti preesistenti; tali incrementi tenderanno alla ricomposizione dei fronti laterali e non dovranno, qualora si trattasse di volumi orizzontali, invadere gli spazi di connessione tra i percorsi interpoderali e le aree private. Tale facoltà è concessa una sola volta nel periodo di validità del P.U.C..

e)  È previsto il mantenimento degli attuali materiali di finitura delle facciate.

f)   L’unico materiale ammesso per le coperture è l’ardesia.

g)  Trattandosi di complessi unitari con caratteristiche tipologiche di crinale o di mezzacosta, caratterizzati da un equilibrato rapporto tra spazi coperti e percorsi interni privati, le progettazioni dovranno essere estese a questi spazi. I progetti saranno accompagnati da un accurato rilievo del sito esteso agli spazi esterni e corredati da precisa descrizione dei materiali di finitura esterna (pavimentazione, scale, porticati ecc.).

h)  All’esterno i fabbricati non potranno subire modificazioni e dovranno mantenere le loro originali posizioni e materiali. Le scale esterne ai percorsi comuni, le archeggiature e i muretti di protezione alle scale e ai terrazzi non potranno essere sostituiti, in quanto costituiscono carattere preminente del nucleo.

i)   In situazioni di particolare pregio, in presenza di interventi su edifici caratterizzati da strutture particolari, quali percorsi coperti, strutture lignee o altri elementi rilevanti emergenti dalla schedatura, il responsabile del procedimento, a suo insindacabile giudizio, potrà richiedere progetti estesi anche a porzioni circostanti l’edificio redatti in scala 1/50, prevedendo elaborati atti a garantire la corretta comprensione anche degli spazi d’ambito.

La zona C.R è caratterizzata dalla presenza di un sistema articolato edifici/fasce con muretti di contenimento a secco, che non potrà in nessun modo subire alterazioni.

 

 

 


ART.9.5

NUCLEI RURALI DI TIPO B

 

Sono quei nuclei che, pur rivestendo un discreto valore ambientale, non hanno carattere di unicità rispetto ai nuclei di tipo “A”. La finalità della norma è quella di consentire e favorire il recupero, anche a fini abitativi, mantenendo inalterate le caratteristiche tipologiche degli edifici e degli spazi d’ambito.

Le norme del seguente paragrafo si applicano anche agli edifici esistenti ricadenti negli ambiti A.C.N.I. e nei P.U.O..

a)  È ammesso un incremento volumetrico pari al 30% del volume esistente, applicabile sia in orizzontale che in verticale.

b)  Le distanze sono quelle stabilite dal Codice Civile.

c)  La facoltà di cui ai punti “a” e “b” del presente articolo è subordinata all’osservanza delle seguenti disposizioni:

c.1) le intonacature devono essere realizzate con intonaci precolorati nella gamma delle terre; l’intonaco dovrà essere steso sulla facciata senza “punti di lista”;

c.2) gli sporti di gronda non dovranno superare i cm. 30, comprese le grondaie, e dovranno essere raccordati a collo di bottiglia con le pareti verticali o essere realizzati attraverso il prolungamento della soletta di copertura, con spessore non superiore a cm.10.

c.3) le coperture potranno essere realizzate esclusivamente in tegole marsigliesi o in ardesia; saranno ammessi materiali di tipo diverso con caratteristiche tipologiche e cromatiche compatibili con l’ardesia ad esclusiva discrezione della Commissione Edilizia Comunale;

c.4) i fabbricati che versano in gravi condizioni di degrado statico potranno essere demoliti e ricostruiti sul sedime esistente, previa presentazione di opportuna dichiarazione giurata a firma di tecnico abilitato, fatte salve le eventuali porzioni in ampliamento; nel caso di ampliamenti verticali potranno essere mutate le pendenze delle falde del 10 % in più o in meno della pendenza originaria. In ogni caso le pendenze non potranno essere superiori al 35%.

 

 

 

ART.9.6

NUCLEI RURALI DI TIPO C

 

Sono quei nuclei che rivestono scarsa rilevanza ambientale, in quanto compromessi da interventi edilizi recenti. Nei casi di porzioni di abitato classificate nel livello puntuale del P.T.C.P. nelle allegate schede tipologiche con connotazione tessuto di tipo "A" varranno le norme di cui all’art.9.5.

La finalità della norma è quella di consentire e favorire il recupero, anche a fini abitativi, mantenendo inalterate le caratteristiche tipologiche degli edifici e degli spazi d’ambito:

a)  È ammesso un incremento volumetrico pari al 30% del volume esistente, applicabile sia in orizzontale che in verticale.

b)  Le distanze sono quelle stabilite dal Codice Civile.

b.1) le intonacature devono essere realizzate con intonaci precolorati nella gamma delle terre;

b.2) gli sporti di gronda non dovranno superare i cm. 30, comprese le grondaie, e dovranno essere raccordati a collo di bottiglia con le pareti verticali o essere realizzati attraverso il prolungamento della soletta di copertura, con spessore non superiore a cm.10, con gronde e pluviali esclusivamente in rame;

b.3) le coperture potranno essere realizzate esclusivamente in tegole marsigliesi o in ardesia; saranno ammessi materiali di tipo diverso con caratteristiche tipologiche e cromatiche compatibili con l’ardesia ad esclusiva discrezione della Commissione Edilizia Comunale;

b.4) i fabbricati che versano in gravi condizioni di degrado statico potranno essere demoliti e ricostruiti sul sedime esistente, fatte salve le eventuali porzioni in ampliamento; nel caso di ampliamenti verticali potranno essere mutate le pendenze delle falde del 10 % in più o in meno della pendenza originaria. In ogni caso le pendenze non potranno essere superiori al 35%.