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A TERRITORI DI PRESIDIO AMBIENTALE (T.P.A.) |
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TERRITORI DI PRESIDIO AMBIENTALE. E1 |
TERRITORI DI PRESIDIO AMBIENTALE. E2 |
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B AMBITI DI PRODUZIONE AGRICOLA (A.P.A) |
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C TERRITORI NON INSEDIABILI (T.N.I.) |
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TERRITORI NON INSEDIABILI A PRATI E PASCOLI E BOSCHI RADI E3 |
TERRITORI NON INSEDIABILI BOSCATI E4 |
Le zone cui ai punti A e B sono ambiti e territori di CONSERVAZIONE e di RIQUALIFICAZIONE di tipo INSEDIATO; l’obiettivo della disciplina è la conservazione dinamica delle prerogative del paesaggio, ferma restando la possibilità di intervenire e di trasformare nell’obiettivo primario della riqualificazione, attuata attraverso la conservazione delle caratteristiche agricole dei due ambiti e territori.
Per le zone A sono consentiti, in linea con la disciplina paesistica, interventi di nuova costruzione finalizzati al presidio ambientale, attuati a mezzo di convenzione tesa alla conservazione e alla riqualificazione dell’ambito di intervento, sulla base della disciplina contenuta all’art.36 della L.R.36/97.
I contenuti dell’atto saranno i seguenti:
-) indicare nell’atto gli estremi catastali dei terreni facenti parte della concessione ad edificare indicando per ognuno foglio catastale, mappale, superficie, destinazione d’uso in atto, e per i quali si assumono gli impegni finalizzati al presidio di cui all’art.36 LUR n.36/97;
-) modalità e tipi di interventi che si intendono assumere al fine della funzione di presidio;
-) impegno a trasmettere al Comune ogni due anni documentazione (anche fotografica) delle aree oggetto della concessione (a cura del soggetto attuatore), e a comunicare al Comune gli eventuali passaggi di proprietà;
-) impegno dei soggetti attuatori a mantenere in buone condizioni di manutenzione tutte le aree asservite oggetto della concessione a edificare;
-) impegno dei soggetti attuatori a mantenere i muretti di fascia entro il perimetro dell’area oggetto della concessione a edificare, comprese le altre aree asservite;
-) impegno da parte dei soggetti attuatori a mettere in atto tutti i provvedimenti necessari onde evitare dissesti del territorio, predisponendo opportuni regimentazioni delle acque;
-) impegno dei soggetti attuatori a trascrivere a proprie spese il presente atto;
-) impegno dei soggetti a citare e allegare negli atti futuri verso terzi i presenti impegni, pena la nullità degli atti.
Per le zone B l’obiettivo della norma è finalizzato a favorire lo sviluppo agricolo produttivo attuato a mezzo di piani di produzione agricola; la sua articolazione prevede un equilibrato rapporto tra sviluppo agricolo e territorio, sulla base della disciplina contenuta all’art.35 della L.R.36/97.
I contenuti dell’atto saranno i seguenti:
-) indicare nell’atto gli estremi catastali dei terreni facenti parte della concessione ad edificare indicando per ognuno foglio catastale, mappale, superficie, destinazione d’uso in atto, e per i quali si assumono gli impegni di cui all’art.35 LUR n.36/97;
-) dichiarazione attestante l’esercizio effettivo dell’attività agricola;
-) dichiarazione in merito all’effettiva conservazione della destinazione residenziale-agricola degli edifici;
-) dichiarazione e impegno da parte del soggetto
attuatore di adempiere agli impegni finalizzati al presidio ed alla tutela del
territorio in analogia a quanto indicato per i territori di presidio ambientale
di cui all’art.36della LUR n.36/97;
-) modalità e garanzie per il puntuale
adempimento degli obblighi assunti;
-) impegno nel caso di comprovata necessità di
dismissione dell’attività agricola ad effettuare decorsi dieci anni
dall’ultimazione dei lavori, ad effettuare comunque le prestazioni finalizzate
al presidio ed alla tutela del territorio e eventualmente a cedere gli immobili
ad altro soggetto avente le identiche caratteristiche o corrispondere al comune
i contributi dovuti a norma dell’art.10 terzo comma della Legge 28/01/1977.
I territori di cui al punto C sono ulteriormente suddivisi in due sistemi territoriali e cioè i PRATI E PASCOLI E BOSCHI RADI e i BOSCATI; l’obiettivo della norma è la CONSERVAZIONE dei territori non insediati.
È fatta salva nei territori di cui al punto “c” la realizzazione, in zone predeterminate e finalizzate all’uso pubblico, di strutture di supporto alla fruizione collettiva del paesaggio e del parco, attuabili anche attraverso convenzionamento con il privato.
Per le strutture definite all’ART.8.15 oltre alle indicazioni in esso contenute dovrà stipularsi con il soggetto attuatore apposita convenzione avente i seguenti contenuti:
-) a produrre da parte del soggetto idonea garanzia atta a dimostrare l’effettiva possibilità di intervento, in funzione di un capitolato delle opere che dovrà essere approvato dalla C.A. contemporaneamente al progetto esecutivo;
-) modalità e tempi di attuazione delle opere;
-) durata della concessione all’utilizzo dell’immobile con tempi non superiori a 99 anni;
-) indicazione del tipo di gestione, e garanzie sul servizio offerto ed indicando i periodi di apertura;
-) i prezzi da applicarsi per il pernottamento e le modalità del loro aggiornamento;
-) garantire l’accesso ad un locale di fortuna liberamente apribile dall’esterno;
-) opere e/o servizi di supporto alla fruizione collettiva del territorio;
-) garanzie sulla puntuale attuazione delle progettazioni soprattutto per ciò che riguarda la salvaguardia ambientale, e per il Giacopiane, garanzie sulla salvaguardia della risorsa idrica.
(territori non insediabili – ambiti di
produzione agricola – territori di presidio ambientale)
a) Nei T.N.I. – A.P.A. – T.P.A. sono ammesse le seguenti destinazioni d’uso:
- LA RESIDENZA con l’esclusione nei T.N.I. di nuovi insediamenti a carattere residenziale, fatti salvi interventi fino alla ristrutturazione sugli edifici esistenti.
- LE ATTREZZATURE E GLI IMPIANTI PER L’AGRICOLTURA
- I FABBRICATI AL SERVIZIO DEI FONDI
- LE ATTIVITÀ LEGATE ALLA VALORIZZAZIONE
TURISTICA DEL TERRITORIO RICONDUCIBILI ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E RICETTIVE
- GLI SPAZI PUBBLICI ATTREZZATI PER IL GIOCO E LO SPORT
- LE ATTREZZATURE E GLI IMPIANTI TECNOLOGICI
- LE STRADE INTERPODERALI E CONSORTILI
In particolare sono ammessi:
magazzini per prodotti agricoli ed attrezzature produttive, stalle, concimaie, tettoie, cantine, pollai, conigliere, porcili, serre, fienili, malghe, depositi di macchinari agricoli, vasche impermeabili per la raccolta delle acque, box interrati e a raso.
b) Nelle zone di produzione agricola e negli ambiti E1 ed E2 sono ammesse le destinazioni di cui all’art.35 I° comma della L.R. 36/97 ed eventuali S.M.I..
Tutte le zone hanno valenza e interesse ambientali, soprattutto quelle poste a margine del Parco dell’Aveto.
Gli AMBITI DI PRODUZIONE AGRICOLA ed i TERRITORI DI PRESIDIO AMBIENTALE hanno da un lato esigenza di tutela e dall’altro esigenza di sviluppo in termini di presidio anche ambientale; hanno anche esigenza di rafforzare le attività esistenti e di favorire nuovi insediamenti strettamente finalizzati alla funzione di sviluppo agricolo e di presidio. Ciò anche quando l’assetto agricolo originario nei territori di presidio ambientale si sia evoluto o si evolva nel senso di una maggiore incidenza residenziale in funzione dell’attività agricola divenuta ausiliaria.
In tali ultimi casi l’obiettivo è comunque la salvaguardia ed il presidio dei territori ed in ogni caso, nella costruzione di nuovi immobili, dovrà sempre essere garantita la salvaguardia dell’ambito di intervento, esteso anche alle aree ad esso asservite; ciò si realizza attraverso un atto che obblighi il richiedente a mantenere l’area impegnata legata alla costruzione.
a) Sul patrimonio edilizio esistente, negli ambiti E1 e E2 e nell’A.P.A., oltre alla manutenzione ordinaria e straordinaria e al restauro o risanamento conservativo, sono consentiti interventi di ristrutturazione edilizia; per questi ultimi è ammesso un incremento volumetrico nei limiti del 30%. Nei T.N.I tale limite è ridotto al 15% della preesistenza, motivato da esigenze igieniche e/o funzionali; gli incrementi laterali sono consentiti solo se integrati nell’esistente e se non costituiscono superfetazione incongrua con lo stesso, secondo i principi ed i modelli dell’allegato livello puntuale.
Gli incrementi volumetrici posizionati in corpi di fabbrica laterali dovranno essere posti a distanza di ml. 12.00 dai fabbricati e ml. 6.00 dai confini.
In casi particolari, per peculiari motivi riferiti alle schede tipo del livello puntuale, tali distanze potranno essere ridotte d’ufficio fino a quanto previsto dal C.C. o a distanze inferiori fino all’aderenza, con il consenso del confinante.
Le distanze fissate dal P.U.C. dalle strade pubbliche o di uso pubblico nel caso di ampliamenti laterali potranno essere ridotte fino al limite dell’allineamento del fronte.
L’incremento volumetrico potrà essere collocato in sopraelevazione, purché la maggiore altezza non ecceda di ml. 1.00 la quota dell’estradosso dell’ultimo solaio o della linea di gronda preesistenti.
I tetti dovranno essere coperti a falde e non potranno avere pendenze sul piano orizzontale maggiori del 35%.
Nel caso di ampliamenti orizzontali su edifici a tipologia ME10 o ME11 con terrazze a livello, l’ampliamento potrà essere effettuato su tale terrazza a condizione che non comporti superfetazioni incongrue o volumi avulsi dal contesto e che non superi la linea di gronda e di colmo dell’edificio principale; in ogni caso per tali tipologie di intervento la C.E. potrà chiedere elaborati grafici e documentazione fotografica atti a garantire la comprensione dell’intervento rapportato con il contesto ambientale di contorno.
b) Negli ambiti E.1, E.2, A.P.A. e T.N.I. gli edifici rurali in parte diruti potranno essere ricostruiti sul sedime esistente ripristinandone le caratteristiche architettoniche e tipologiche tradizionali, previa accurata analisi che ne dimostri la consistenza volumetrica attraverso un rilievo topografico e fotografico che concerna gli elementi ancora esistenti in elevazione; il progetto dovrà essere accompagnato da adeguata indagine sui caratteri tipologici degli edifici di contorno e da eventuali cartografie storiche, fotografiche e rilievi catastali di contenuto integrativo.
È consentito l’uso residenziale solo nel caso in cui venga dimostrato l’adeguamento ai parametri igienico-sanitari stabiliti a norma di legge.
Ai fabbricati recuperati ai sensi della presente lettera non potranno essere applicate le discipline della precedente lettera per tutto il periodo di validità del P.U.C..
In ogni caso:
- si ritiene ammissibile la ricostruzione solo nel caso in cui alla data della presentazione del progetto sia presente almeno 1/3 della superficie muraria ipotizzata preesistente;
- i fabbricati potranno essere composti da un piano fondi e da un piano primo, se la quota di riferimento coincide con quella dell’estradosso del solaio del piano terra;
- gli stessi potranno essere composti da un piano fondi, da un piano primo e da un piano secondo, se la quota di riferimento coincide con quella dell’estradosso del solaio del piano primo ovvero con il piano fondi interrato o parzialmente interrato;
- l’altezza del piano fondi non potrà in ogni caso essere superiore a ml. 2.40 di luce netta.
c) Negli ambiti E.1, E.2, A.P.A. e T.N.I. è possibile il recupero dei manufatti al servizio dei fondi e delle abitazioni realizzati:
- abusivamente e sanati ai sensi della L.N. n. 47/85 e delle successive disposizioni in materia riguardanti la sanatoria delle opere abusive;
- o regolarmente eseguiti, ma che si pongono in contrasto con il contesto ambientale.
Tale recupero avrà finalità ambientali e sarà attuato attraverso Concessione Edilizia di tipo convenzionato.
Il rilascio di detta Concessione Edilizia è finalizzato al recupero del sito oggetto di intervento di demolizione.
Le modalità per il recupero, fatte salve le dimensioni, sono le seguenti.
Le costruzioni, se recuperate sul preesistente sedime e a destinazione d’uso non residenziale, dovranno essere realizzate o in pietra a spacco o, se in muratura di mattoni, in intonaco rustico precolorato senza punti di lista; le coperture dovranno essere a una o due falde con il colmo o il punto più alto posto a ml. 0.70 oltre la linea di gronda; l’altezza interna non dovrà comunque superare quella massima del progetto oggetto di concessione in sanatoria; lo sporto di gronda sarà limitato a cm.30 e sarà dotato di gronde e pluviali in rame; la copertura sarà realizzata in ardesia o in tegole marsigliesi, con possibilità d’uso di materiali di tipo diverso con caratteristiche tipologiche e cromatiche (escluse tegole di cemento) compatibili con l’ardesia.
La C.E. per ogni singolo caso potrà apportare tutte le modifiche che riterrà necessarie, ivi comprese quelle sulla stereometria, onde garantire il corretto inserimento dei fabbricati nel contesto ambientale.
La compensazione di volumi è consentita nel raggio di ml. 200, demolendo i fabbricati il cui volume non ecceda i mc.150 e ricomponendoli sul fabbricato principale.
La ricomposizione deve tenere conto dei criteri di progettazione riferiti alle schede del livello puntuale.
È possibile modificare la destinazione d’uso rilasciata in sede di condono edilizio.
Le ricomposizioni potranno essere effettuate solo orizzontalmente, anche in aggiunta all’edificio principale e, dovranno essere poste a distanza di ml. 12.00 dai fabbricati e di ml. 6.00 dai confini; se sono effettuate in complessi rurali di più proprietari si applica il C.C..
Nei casi di cui ai commi precedenti la C.E. si pronuncia di volta in volta su ogni singolo intervento e prevale su ogni altra considerazione il giudizio di ordine ambientale, senza che determinazioni su interventi similari possano costituire precedente.
1) Negli ambiti di produzione agricola sono consentite costruzioni al servizio dell’agricoltura, nonché la residenza in funzione della conduzione del fondo da parte di un imprenditore agricolo.
2) La concessione è subordinata alla presentazione, in allegato al progetto, di un «Piano pluriennale di utilizzazione aziendale» dal quale devono risultare i dati relativi al modello di conduzione e di azienda; tale Piano deve essere funzionale al dimensionamento del progetto.
Il suddetto Piano pluriennale di utilizzazione aziendale, redatto su apposita modulistica predisposta dall’Amm.ne Comunale, dovrà contenere:
a) caratteristiche e dati del soggetto richiedente la concessione edilizia;
b) descrizione della situazione iniziale con individuazione della superficie fondiaria, delle strutture, delle dotazioni, dell’ordinamento colturale e della manodopera a disposizione dell’azienda, nonché delle produzioni unitarie e lorde conseguite;
c) individuazione degli interventi, dei tempi di attuazione e dei tempi e delle modalità di finanziamento;
d) descrizione della situazione finale prevista ad investimenti eseguiti, redatta secondo i criteri di cui sopra.
3) I terreni facenti parte dell’azienda, purché coltivati, possono essere individuati all’interno delle zone di cui al presente articolo o nei territori di presidio ambientale e in quelli non insediabili.
4) Il lotto di pertinenza e le dimensioni della nuova edificazione sono strettamente legati e funzionali alla effettiva necessità di manodopera richiesta per la conduzione aziendale, come determinata e desunta dal Piano pluriennale di utilizzazione aziendale di cui sopra, e agli spazi necessari per la conduzione dell’azienda.
5) Nei casi in cui l’ambito su cui insiste l’azienda agricola sia individuato in zona ove non è consentita l’edificazione, il lotto di pertinenza sul quale edificare potrà essere individuato in una qualsiasi parte degli ambiti E.1 ed E.2 o APA, ferma restando l’applicazione dei parametri urbanistici relativi alla zona APA., che prevalgono sulla norma della zona ove si edifica il fabbricato.
6) Per la costruzione di manufatti ad uso agricolo deve essere soddisfatto il requisito del raggiungimento di almeno 104 giornate lavorative/anno di necessità di manodopera per la conduzione del fondo.
7) Nel caso di fabbisogno di manodopera annua variabile da 105 a 199 giornate, le superfici massime ammissibili sono:
a) locali accessori (tipo uso ufficio, zona filtro e servizi, spogliatoio): mq. 60;
b) locali di produzione e di stoccaggio (tipo ricovero macchine ed attrezzi, deposito concimi, anticrittogramici, stoccaggio prodotti, ricovero animali): mq. 140;
c) locali per la
trasformazione, il confezionamento, la conservazione e la commercializzazione
del prodotto: mq. 100.
8) Nel caso di maggiore fabbisogno di manodopera annua rispetto al punto precedente, cioè variabile da 200 a 399 giornate, le superfici massime ammissibili sono:
a) mq. 60;
b) mq. 200;
c) mq. 150.
9) Nel caso di maggiore fabbisogno di manodopera annua rispetto al punto precedente, cioè variabile da 400 a 599 giornate, le superfici massime ammissibili sono:
a) mq. 80;
b) mq. 250;
c) mq. 180.
10) Nel caso di maggiore fabbisogno di manodopera annua rispetto al punto precedente, cioè variabile da 600 a 799 giornate, le superfici massime ammissibili sono:
a) mq. 100;
b) mq. 200;
c) mq. 300.
11) Nel caso di fabbisogni superiori di manodopera annua per la conduzione dell’Azienda, la maggiore superficie dei manufatti ad uso agricolo può essere consentita, previa elaborazione di uno Studio Organico d’Insieme.
12) Per la costruzione della residenza deve essere soddisfatto il requisito del raggiungimento di almeno 200 giornate lavorative/anno di necessità di manodopera per la conduzione del fondo, valore pari ad una U.L.U (Unità Lavorativa Uomo), come è definita dalla vigente normativa comunitaria in materia di agricoltura.
13) Nel caso in cui l’imprenditore agricolo non raggiungesse le 200 giornate lavorative e si verificasse il caso che lo stesso abbia tra le 105 e le 199 giornate lavorative, per accedere ai parametri che definiscono la possibilità di realizzare, oltre ai manufatti aziendali, anche la residenza, nella consistenza prevista dai parametri di cui al numero 14, dovrà dimostrare di non possedere un immobile con destinazione residenziale nell’ambito del Comune di Borzonasca.
14) Nel caso di fabbisogno di manodopera annua pari da 200 giornate lavorative, corrispondenti ad una U.L.U., le superfici massime ammissibili, riferite ad un solo nucleo familiare, sono:
a) mq. 80 per un solo componente il nucleo familiare;
b) ulteriori mq. 20, per ogni
ulteriore componente il nucleo familiare eccedente il primo.
15) Nel caso di maggiore fabbisogno di manodopera annua rispetto al punto precedente, cioè variabile da 200 a 399 giornate, cioè pari a due U.L.U, possono essere costruite due residenze con gli stessi valori di superficie stabiliti per una sola residenza.
16) Nel caso di maggiore fabbisogno di manodopera annua rispetto al punto precedente, cioè variabile da 400 a 699 giornate, cioè pari a tre U.L.U, possono essere costruite tre residenze con gli stessi valori di superficie stabiliti per una sola residenza.
17) Per ogni ulteriore U.L.U. richiesta per la conduzione del fondo è possibile costruire una ulteriore residenza con gli stessi valori di superficie stabiliti per una sola residenza.
Al fine del calcolo delle U.L.U. vale la seguente tabella:
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TIPO DI COLTURE |
GIORNATE / ETTARO |
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SEMINATIVO SEMPLICE |
60 |
|
SEMINATIVO ARBOREO |
80 |
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SEMINATIVO IRRIGUO |
100 |
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OLIVETO |
125 |
|
VIGNETO |
180 |
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FRUTTETO |
200 |
|
NOCCIOLETO |
80 |
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PRATO NATURALE |
20 |
|
BOSCO |
6 |
|
CASTAGNETO DA FRUTTO |
16 |
|
COLTURE FLOREALI CON SERRE |
2000 |
|
COLTURE FLOREALI SENZA SERRE |
500 |
|
COLTURE ORTICOLE CON SERRE |
800 |
|
COLTURE ORTICOLE SENZA SERRE |
600 |
|
PASCOLO |
10 |
|
INCOLTO PRODUTTIVO |
4 |
|
BESTIAME |
GIORNATE/CAPO |
|
BOVINI |
12 |
|
SUINI |
4 |
|
OVINI |
2 |
|
AVICUNICOLE |
0.15 |
SERRE: La disciplina urbanistica delle serre è regolata dalla L.R. n. 17 del 1/6/76 e relative circolari n. 32007 del 29/07/76 e n. 129305 del 21/11/89, dal P.T.C.P. e dall’eventuale altra normativa vigente.
Per serra si intende: “ogni impianto che realizzi un ambiente artificiale per l’esercizio di colture agricole e che sia costituito da strutture stabilmente ancorate al suolo o ad altra costruzione esistente, con coperture e chiusure laterali abitualmente infisse”.
Le serre sono ammesse nelle
zone di effettiva produzione agricola e di presidio ambientale, nel rispetto
delle seguenti prescrizioni:
- per lotti fino a mq. 5.000, la superficie coperta, compresi eventuali altri manufatti ad uso agricolo, non deve superare il 75% del terreno disponibile;
- per la superficie del lotto eccedente i mq. 5.000, l’ulteriore copertura è consentita nel limite del 50% del terreno disponibile.
Per la costruzione di serre deve essere prevista la realizzazione delle opere necessarie per lo scarico e l’incanalamento delle acque meteoriche e di quelle derivanti dall’esercizio dell’impianto.
Le concessioni edilizie per la costruzione delle opere di cui ai precedenti punti e delle serre sono subordinate al mantenimento della destinazione d’uso agricola.
Le concessioni edilizie per la costruzione delle opere negli ambiti APA sono subordinate al mantenimento della destinazione d’uso agricola per non meno di 15 anni.
A tal fine dovrà essere prodotto un atto unilaterale d’obbligo, con firma autenticata e trascritto, da redigersi successivamente in forma di convenzione, con il quale il concessionario si impegni, per sé ed aventi causa:
a) a risiedere ed avere domicilio nella nuova abitazione rurale e a vendere o a dare in locazione o comunque in uso le opere realizzate solo a soggetti qualificati, alle stesse condizioni ed obblighi di cui al titolare della concessione;
b) a comunicare l’avvenuta cessione o locazione o dazione in uso;
c) a realizzare quanto previsto nel Piano pluriennale di utilizzazione aziendale.
L’Amministrazione Comunale provvederà a redigere uno schema di atto unilaterale d’obbligo, contenente anche gli impegni e le sanzioni previsti in caso di inadempienza, con i contenuti di cui all’art.35 comma 6° della L.R. 36/97.
Le dimensioni dei manufatti agricoli saranno determinate in superficie, al fine di meglio parametrare tali manufatti sotto l’aspetto paesistico; vengono di seguito precisati parametri indicativi per la realizzazione di manufatti al servizio della conduzione dei fondi.
Nelle progettazioni eventuali deroghe a tali parametri potranno essere concesse solo ed esclusivamente attraverso motivate indicazioni derivate dal Piano Pluriennale di utilizzazione aziendale, fino ad un massimo del 20%; qualora si discostino dai massimi previsti di una percentuale superiore al 10%, dovranno essere accompagnate da uno S.O.I..
1)
STALLA SEMPLICE CON MANGIATOIA ADDOSSATA AL MURO
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Definizione
parametri |
Stalle per bovini |
Stalle per equini |
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1.1) altezza max alla gronda compresa |
Tra ml. 3.40 e ml. 4.50 |
+ ml. 1.00 |
|
1.2) larghezza max compresa |
Tra ml. 4.30 e 5.10 |
+ ml. 1.00 |
|
1.3) modulo di lunghezza in funzione del numero di animali derivati dal piano aziendale |
Tra ml. 1.20 e 1.40 |
Per allevamenti di razze pregiate possono essere previsti box di ml. 3.40 * 3.40 |
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1.4) Indicazioni tipologiche. Nell’ipotesi di maggiori altezze dovute alla realizzazione del fienile, al di sopra della stalla potranno essere concessi ulteriori ml. 2.50 alla gronda. I fabbricati dovranno essere di forma semplice con tetto a due falde; le bucature dovranno essere di forma quadrata; il manto di copertura dovrà essere in tegole o in ardesia; gli esterni dovranno essere intonacati e i colori scelti nella gamma delle terre; i serramenti e le porte di accesso potranno essere in legno o in metallo colorato. Sono esclusi l’alluminio anodizzato o elettrocolor nero bronzo ecc. e sono ammessi gronde e pluviali in rame. |
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2)
STALLA A STABULAZIONE FISSA DISPOSTA SU DUE CORSIE
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Definizione
parametri |
Stalle per bovini |
Stalle per equini |
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|
2.1) altezza max alla gronda compresa |
Tra ml. 3.40 e ml. 4.50 |
+ ml. 1.00 |
|
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2.2) larghezza max compresa |
Tra ml. 15.00 e 18.00 |
+ ml. 1.00 |
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2.3) modulo di lunghezza in funzione del numero di animali derivati dal piano aziendale. |
Tra ml. 1.20 e 1.40 |
Per allevamenti di razze pregiate possono essere previsti box di ml. 3.40 * 3.40 |
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2.4) Indicazioni tipologiche. Nell’ipotesi di maggiori altezze dovute alla realizzazione del fienile, al di sopra della stalla potranno essere concessi ulteriori ml. 2.50 alla gronda. I fabbricati dovranno essere di forma semplice con tetto a due falde; le bucature dovranno essere di forma quadrata; il manto di copertura dovrà essere in tegole o in ardesia; gli esterni dovranno essere intonacati e i colori scelti nella gamma delle terre; i serramenti e le porte di accesso potranno essere in legno o in metallo colorato. Sono esclusi l’alluminio anodizzato o elettrocolor nero bronzo ecc. e sono ammessi gronde e pluviali in rame. |
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3)
FABBRICATI PER LA CONIGLICULTURA E PER L’ALLEVAMENTO
DEL POLLAME E DEI SUINI.
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Definizione
parametri |
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|
3.1) altezza max alla gronda |
Tra ml. 2.40 e ml. 300 |
|
3.2) larghezza max compresa |
Tra ml. 7.00 e ml. 10.00 |
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3.3) modulo di lunghezza in funzione del numero di animali derivati dal piano aziendale. |
In funzione del piano aziendale |
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3.4) Indicazioni tipologiche. I fabbricati dovranno essere di forma semplice con tetto a due falde; le bucature dovranno essere di forma quadrata; il manto di copertura dovrà essere in tegole o in ardesia; gli esterni dovranno essere intonacati ed i colori scelti nella gamma delle terre; i serramenti e le porte di accesso potranno essere in legno o in metallo colorato. Sono esclusi l’alluminio anodizzato o elettrocolor nero bronzo ecc. e sono ammessi gronde e pluviali in rame. |
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4) FIENILI
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Definizione
parametri |
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4.1) altezza max alla gronda |
ml. 5.00 |
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4.2) larghezza |
ml. 4.00 |
|
4.3) lunghezza |
ml. 4.00 |
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4.4) Indicazioni tipologiche. I fabbricati dovranno essere di forma semplice con tetto a due falde; le bucature dovranno essere di forma quadrata; il manto di copertura dovrà essere in tegole o in ardesia; gli esterni dovranno essere intonacati e i colori scelti nella gamma delle terre; i serramenti e le porte di accesso potranno essere in legno o in metallo colorato. Sono esclusi l’alluminio anodizzato o elettrocolor nero bronzo ecc. e sono ammessi gronde e pluviali in rame. |
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In relazione alle indicazioni parametriche di cui ai punti precedenti, più locali produttivi dovranno presentare tipologie fino ad un massimo di tre volumi, componendo i corpi dei complessi in maniera unitaria, o con due corpi e l’edificio accessorio staccato; per le finiture esterne sono vietate le zoccolature formate da mattonelle di qualsiasi materiale e sono ammesse quelle in pietra in unico pezzo per tutta la loro altezza o intonaci rustici strollati. È vietato lasciare le pareti finite con intonaci non colorati, che invece dovranno essere trattati con tinte comprese nella gamma delle terre.
Gli sporti di gronda non dovranno superare i cm. 30, comprese le grondaie, ed essere raccordati a collo di bottiglia con le pareti verticali o essere realizzati attraverso il prolungamento della soletta di copertura, con spessore non superiore a cm. 10.
Le progettazioni dovranno rispettare la conformazione planimetrica del terreno su cui si opera evitando, nei limiti funzionali delle attività che vi si intende svolgere, sbancamenti generalizzati; la possibilità di realizzare la struttura in più corpi darà l’opportunità di adeguare l’edificio all’orografia del terreno, con quote di riferimento diverse.
Nell’ipotesi in cui non ci si possa adeguare a quanto sopra, nelle edificazioni si dovranno osservare le seguenti indicazioni.
Gli eventuali sbancamenti dovranno limitarsi a ml. 3.00 ed in ogni caso si ritiene ammissibile:
a) accompagnare l’andamento del terreno con più muri sovrapposti e convenientemente distanziati, con gli spazi di connessione sistemati con terreno vegetale, inerbiti e rivestiti con pietre faccia a vista con corsi regolari, non a mosaico.
b) realizzare opere di ingegneria naturalistica poste innanzi il muro, atte a mitigarne l’impatto.
Le parti che fuoriescono dal terreno saranno realizzate con rivestimenti in pietra faccia a vista con corsi regolari, non a mosaico.
1) Nei TERRITORI DI PRESIDIO AMBIENTALE sono ricomprese quelle aree che hanno le caratteristiche di cui all’art.36 1° comma della L.R. n. 36/97.
2) Tali aree sono collocate in parte nella zona di confine tra la O.T.E.1-O.T.E.2 e la O.T.E.3-O.T.E.6, nella fascia alluvionale di fondovalle dello Sturla e sulle pendici collinari prospicienti la valle stessa.
Sono collocate altresì tra la O.T.E.4 e O.T.E.5, nelle aree soprastanti Pratosopralacroce e l’abitato di Perlezzi, con forte presenza anche nella zona di Vallepiana e Belvedere.