TITOLO V

DISCIPLINA GENERALE DEI T.P.A. – A.P.A. – T.N.I.

(TERRITORI DI PRESIDIO AMBIENTALE AMBITI DI PRODUZIONE AGRICOLA TERRITORI NON INSEDIABILI)

 

ART.8

DEFINIZIONI

 

A

TERRITORI DI PRESIDIO AMBIENTALE

(T.P.A.)

TERRITORI DI PRESIDIO AMBIENTALE.

E1

TERRITORI DI PRESIDIO AMBIENTALE.

E2

 

B

AMBITI DI PRODUZIONE AGRICOLA

(A.P.A)

 

C

TERRITORI NON INSEDIABILI (T.N.I.)

TERRITORI NON INSEDIABILI

A PRATI E PASCOLI E BOSCHI RADI

E3

TERRITORI NON INSEDIABILI

BOSCATI

E4

 


ART.8.1

CARATTERI GENERALI

 

Le zone cui ai punti A e B sono ambiti e territori di CONSERVAZIONE e di RIQUALIFICAZIONE di tipo INSEDIATO; l’obiettivo della disciplina è la conservazione dinamica delle prerogative del paesaggio, ferma restando la possibilità di intervenire e di trasformare nell’obiettivo primario della riqualificazione, attuata attraverso la conservazione delle caratteristiche agricole dei due ambiti e territori.

Per le zone A sono consentiti, in linea con la disciplina paesistica, interventi di nuova costruzione finalizzati al presidio ambientale, attuati a mezzo di convenzione tesa alla conservazione e alla riqualificazione dell’ambito di intervento, sulla base della disciplina contenuta all’art.36 della L.R.36/97.

I contenuti dell’atto saranno i seguenti:

-)  indicare nell’atto gli estremi catastali dei terreni facenti parte della concessione ad edificare indicando per ognuno foglio catastale, mappale, superficie, destinazione d’uso in atto, e per i quali si assumono gli impegni finalizzati al presidio di cui all’art.36 LUR n.36/97;

-)  modalità e tipi di interventi che si intendono assumere al fine della funzione di presidio;

-)  impegno a trasmettere al Comune ogni due anni documentazione (anche fotografica) delle aree oggetto della concessione (a cura del soggetto attuatore), e a comunicare al Comune gli eventuali passaggi di proprietà;

-)  impegno dei soggetti attuatori a mantenere in buone condizioni di manutenzione tutte le aree asservite oggetto della concessione a edificare;

-)  impegno dei soggetti attuatori a mantenere i muretti di fascia entro il perimetro dell’area oggetto della concessione a edificare, comprese le altre aree asservite;

-)  impegno da parte dei soggetti attuatori a mettere in atto tutti i provvedimenti necessari onde evitare dissesti del territorio, predisponendo opportuni regimentazioni delle acque;

-)  impegno dei soggetti attuatori a trascrivere a proprie spese il presente atto;

-)  impegno dei soggetti a citare e allegare negli atti futuri verso terzi i presenti impegni, pena la nullità degli atti.

Per le zone B l’obiettivo della norma è finalizzato a favorire lo sviluppo agricolo produttivo attuato a mezzo di piani di produzione agricola; la sua articolazione prevede un equilibrato rapporto tra sviluppo agricolo e territorio, sulla base della disciplina contenuta all’art.35 della L.R.36/97.

I contenuti dell’atto saranno i seguenti:

-)  indicare nell’atto gli estremi catastali dei terreni facenti parte della concessione ad edificare indicando per ognuno foglio catastale, mappale, superficie, destinazione d’uso in atto, e per i quali si assumono gli impegni di cui all’art.35 LUR n.36/97;

-)  dichiarazione attestante l’esercizio effettivo dell’attività agricola;

-)  dichiarazione in merito all’effettiva conservazione della destinazione residenziale-agricola degli edifici;

-)  dichiarazione e impegno da parte del soggetto attuatore di adempiere agli impegni finalizzati al presidio ed alla tutela del territorio in analogia a quanto indicato per i territori di presidio ambientale di cui all’art.36della LUR n.36/97;

-)  modalità e garanzie per il puntuale adempimento degli obblighi assunti;

-)  impegno nel caso di comprovata necessità di dismissione dell’attività agricola ad effettuare decorsi dieci anni dall’ultimazione dei lavori, ad effettuare comunque le prestazioni finalizzate al presidio ed alla tutela del territorio e eventualmente a cedere gli immobili ad altro soggetto avente le identiche caratteristiche o corrispondere al comune i contributi dovuti a norma dell’art.10 terzo comma della Legge 28/01/1977.

I territori di cui al punto C sono ulteriormente suddivisi in due sistemi territoriali e cioè i PRATI E PASCOLI E BOSCHI RADI e i BOSCATI; l’obiettivo della norma è la CONSERVAZIONE dei territori non insediati.

È fatta salva nei territori di cui al punto “c” la realizzazione, in zone predeterminate e finalizzate all’uso pubblico, di strutture di supporto alla fruizione collettiva del paesaggio e del parco, attuabili anche attraverso convenzionamento con il privato.

Per le strutture definite all’ART.8.15 oltre alle indicazioni in esso contenute dovrà stipularsi con il soggetto attuatore apposita convenzione avente i seguenti contenuti:

-)  a produrre da parte del soggetto idonea garanzia atta a dimostrare l’effettiva possibilità di intervento, in funzione di un capitolato delle opere che dovrà essere approvato dalla C.A. contemporaneamente al progetto esecutivo;

-)  modalità e tempi di attuazione delle opere;

-)  durata della concessione all’utilizzo dell’immobile con tempi non superiori a 99 anni;

-)  indicazione del tipo di gestione, e garanzie sul servizio offerto ed indicando i periodi di apertura;

-)  i prezzi da applicarsi per il pernottamento e le modalità del loro aggiornamento;

-)  garantire l’accesso ad un locale di fortuna liberamente apribile dall’esterno;

-)  opere e/o servizi di supporto alla fruizione collettiva del territorio;

-)  garanzie sulla puntuale attuazione delle progettazioni soprattutto per ciò che riguarda la salvaguardia ambientale, e per il Giacopiane, garanzie sulla salvaguardia della risorsa idrica.

 


ART.8.2

PRESCRIZIONI GENERALI ZONE T.N.I. – A.P.A. – T.P.A.

(territori non insediabili – ambiti di produzione agricola – territori di presidio ambientale)

 

a)  Nei T.N.I. – A.P.A. – T.P.A. sono ammesse le seguenti destinazioni d’uso:

-   LA RESIDENZA con l’esclusione nei T.N.I. di nuovi insediamenti a carattere residenziale, fatti salvi interventi fino alla ristrutturazione sugli edifici esistenti.

-   LE ATTREZZATURE E GLI IMPIANTI PER L’AGRICOLTURA

-   I FABBRICATI AL SERVIZIO DEI FONDI

-   LE ATTIVITÀ LEGATE ALLA VALORIZZAZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO RICONDUCIBILI ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E RICETTIVE

-   GLI SPAZI PUBBLICI ATTREZZATI PER IL GIOCO E LO SPORT

-   LE ATTREZZATURE E GLI IMPIANTI TECNOLOGICI

-   LE STRADE INTERPODERALI E CONSORTILI

In particolare sono ammessi:

magazzini per prodotti agricoli ed attrezzature produttive, stalle, concimaie, tettoie, cantine, pollai, conigliere, porcili, serre, fienili, malghe, depositi di macchinari agricoli, vasche impermeabili per la raccolta delle acque, box interrati e a raso.

b)  Nelle zone di produzione agricola e negli ambiti E1 ed E2 sono ammesse le destinazioni di cui all’art.35 I° comma della L.R. 36/97 ed eventuali S.M.I..

Tutte le zone hanno valenza e interesse ambientali, soprattutto quelle poste a margine del Parco dell’Aveto.

Gli AMBITI DI PRODUZIONE AGRICOLA ed i TERRITORI DI PRESIDIO AMBIENTALE hanno da un lato esigenza di tutela e dall’altro esigenza di sviluppo in termini di presidio anche ambientale; hanno anche esigenza di rafforzare le attività esistenti e di favorire nuovi insediamenti strettamente finalizzati alla funzione di sviluppo agricolo e di presidio. Ciò anche quando l’assetto agricolo originario nei territori di presidio ambientale si sia evoluto o si evolva nel senso di una maggiore incidenza residenziale in funzione dell’attività agricola divenuta ausiliaria.

In tali ultimi casi l’obiettivo è comunque la salvaguardia ed il presidio dei territori ed in ogni caso, nella costruzione di nuovi immobili, dovrà sempre essere garantita la salvaguardia dell’ambito di intervento, esteso anche alle aree ad esso asservite; ciò si realizza attraverso un atto che obblighi il richiedente a mantenere l’area impegnata legata alla costruzione.

 


ART.8.3

INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

 

a)  Sul patrimonio edilizio esistente, negli ambiti E1 e E2 e nell’A.P.A., oltre alla manutenzione ordinaria e straordinaria e al restauro o risanamento conservativo, sono consentiti interventi di ristrutturazione edilizia; per questi ultimi è ammesso un incremento volumetrico nei limiti del 30%. Nei T.N.I tale limite è ridotto al 15% della preesistenza, motivato da esigenze igieniche e/o funzionali; gli incrementi laterali sono consentiti solo se integrati nell’esistente e se non costituiscono superfetazione incongrua con lo stesso, secondo i principi ed i modelli dell’allegato livello puntuale.

Gli incrementi volumetrici posizionati in corpi di fabbrica laterali dovranno essere posti a distanza di ml. 12.00 dai fabbricati e ml. 6.00 dai confini.

In casi particolari, per peculiari motivi riferiti alle schede tipo del livello puntuale, tali distanze potranno essere ridotte d’ufficio fino a quanto previsto dal C.C. o a distanze inferiori fino all’aderenza, con il consenso del confinante.

Le distanze fissate dal P.U.C. dalle strade pubbliche o di uso pubblico nel caso di ampliamenti laterali potranno essere ridotte fino al limite dell’allineamento del fronte.

L’incremento volumetrico potrà essere collocato in sopraelevazione, purché la maggiore altezza non ecceda di ml. 1.00 la quota dell’estradosso dell’ultimo solaio o della linea di gronda preesistenti.

I tetti dovranno essere coperti a falde e non potranno avere pendenze sul piano orizzontale maggiori del 35%.

Nel caso di ampliamenti orizzontali su edifici a tipologia ME10 o ME11 con terrazze a livello, l’ampliamento potrà essere effettuato su tale terrazza a condizione che non comporti superfetazioni incongrue o volumi avulsi dal contesto e che non superi la linea di gronda e di colmo dell’edificio principale; in ogni caso per tali tipologie di intervento la C.E. potrà chiedere elaborati grafici e documentazione fotografica atti a garantire la comprensione dell’intervento rapportato con il contesto ambientale di contorno.

b)  Negli ambiti E.1, E.2, A.P.A. e T.N.I. gli edifici rurali in parte diruti potranno essere ricostruiti sul sedime esistente ripristinandone le caratteristiche architettoniche e tipologiche tradizionali, previa accurata analisi che ne dimostri la consistenza volumetrica attraverso un rilievo topografico e fotografico che concerna gli elementi ancora esistenti in elevazione; il progetto dovrà essere accompagnato da adeguata indagine sui caratteri tipologici degli edifici di contorno e da eventuali cartografie storiche, fotografiche e rilievi catastali di contenuto integrativo.

È consentito l’uso residenziale solo nel caso in cui venga dimostrato l’adeguamento ai parametri igienico-sanitari stabiliti a norma di legge.

 

Ai fabbricati recuperati ai sensi della presente lettera non potranno essere applicate le discipline della precedente lettera per tutto il periodo di validità del P.U.C..

In ogni caso:

-   si ritiene ammissibile la ricostruzione solo nel caso in cui alla data della presentazione del progetto sia presente almeno 1/3 della superficie muraria ipotizzata preesistente;

-   i fabbricati potranno essere composti da un piano fondi e da un piano primo, se la quota di riferimento coincide con quella dell’estradosso del solaio del piano terra;

-   gli stessi potranno essere composti da un piano fondi, da un piano primo e da un piano secondo, se la quota di riferimento coincide con quella dell’estradosso del solaio del piano primo ovvero con il piano fondi interrato o parzialmente interrato;

-   l’altezza del piano fondi non potrà in ogni caso essere superiore a ml. 2.40 di luce netta.

c)  Negli ambiti E.1, E.2, A.P.A. e T.N.I. è possibile il recupero dei manufatti al servizio dei fondi e delle abitazioni realizzati:

-       abusivamente e sanati ai sensi della L.N. n. 47/85 e delle successive disposizioni in materia riguardanti la sanatoria delle opere abusive;

-       o regolarmente eseguiti, ma che si pongono in contrasto con il contesto ambientale.

Tale recupero avrà finalità ambientali e sarà attuato attraverso Concessione Edilizia di tipo convenzionato.

Il rilascio di detta Concessione Edilizia è finalizzato al recupero del sito oggetto di intervento di demolizione.

Le modalità per il recupero, fatte salve le dimensioni, sono le seguenti.

Le costruzioni, se recuperate sul preesistente sedime e a destinazione d’uso non residenziale, dovranno essere realizzate o in pietra a spacco o, se in muratura di mattoni, in intonaco rustico precolorato senza punti di lista; le coperture dovranno essere a una o due falde con il colmo o il punto più alto posto a ml. 0.70 oltre la linea di gronda; l’altezza interna non dovrà comunque superare quella massima del progetto oggetto di concessione in sanatoria; lo sporto di gronda sarà limitato a cm.30 e sarà dotato di gronde e pluviali in rame; la copertura sarà realizzata in ardesia o in tegole marsigliesi, con possibilità d’uso di materiali di tipo diverso con caratteristiche tipologiche e cromatiche (escluse tegole di cemento) compatibili con l’ardesia.

La C.E. per ogni singolo caso potrà apportare tutte le modifiche che riterrà necessarie, ivi comprese quelle sulla stereometria, onde garantire il corretto inserimento dei fabbricati nel contesto ambientale.

La compensazione di volumi è consentita nel raggio di ml. 200, demolendo i fabbricati il cui volume non ecceda i mc.150 e ricomponendoli sul fabbricato principale.

La ricomposizione deve tenere conto dei criteri di progettazione riferiti alle schede del livello puntuale.

È possibile modificare la destinazione d’uso rilasciata in sede di condono edilizio.

Le ricomposizioni potranno essere effettuate solo orizzontalmente, anche in aggiunta all’edificio principale e, dovranno essere poste a distanza di ml. 12.00 dai fabbricati e di ml. 6.00 dai confini; se sono effettuate in complessi rurali di più proprietari si applica il C.C..

 

Nei casi di cui ai commi precedenti la C.E. si pronuncia di volta in volta su ogni singolo intervento e prevale su ogni altra considerazione il giudizio di ordine ambientale, senza che determinazioni su interventi similari possano costituire precedente.


ART.8.4

AMBITI DI PRODUZIONE AGRICOLA

 

1)    Negli ambiti di produzione agricola sono consentite costruzioni al servizio dell’agricoltura, nonché la residenza in funzione della conduzione del fondo da parte di un imprenditore agricolo.

 

2)    La concessione è subordinata alla presentazione, in allegato al progetto, di un «Piano pluriennale di utilizzazione aziendale» dal quale devono risultare i dati relativi al modello di conduzione e di azienda; tale Piano deve essere funzionale al dimensionamento del progetto.

 

Il suddetto Piano pluriennale di utilizzazione aziendale, redatto su apposita modulistica predisposta dall’Amm.ne Comunale, dovrà contenere:

 

a)    caratteristiche e dati del soggetto richiedente la concessione edilizia;

 

b)    descrizione della situazione iniziale con individuazione della superficie fondiaria, delle strutture, delle dotazioni, dell’ordinamento colturale e della manodopera a disposizione dell’azienda, nonché delle produzioni unitarie e lorde conseguite;

 

c)    individuazione degli interventi, dei tempi di attuazione e dei tempi e delle modalità di finanziamento;

 

d)    descrizione della situazione finale prevista ad investimenti eseguiti, redatta secondo i criteri di cui sopra.

 

3)    I terreni facenti parte dell’azienda, purché coltivati, possono essere individuati all’interno delle zone di cui al presente articolo o nei territori di presidio ambientale e in quelli non insediabili.

 

4)    Il lotto di pertinenza e le dimensioni della nuova edificazione sono strettamente legati e funzionali alla effettiva necessità di manodopera richiesta per la conduzione aziendale, come determinata e desunta dal Piano pluriennale di utilizzazione aziendale di cui sopra, e agli spazi necessari per la conduzione dell’azienda.

 

5)    Nei casi in cui l’ambito su cui insiste l’azienda agricola sia individuato in zona ove non è consentita l’edificazione, il lotto di pertinenza sul quale edificare potrà essere individuato in una qualsiasi parte degli ambiti E.1 ed E.2 o APA, ferma restando l’applicazione dei parametri urbanistici relativi alla zona APA., che prevalgono sulla norma della zona ove si edifica il fabbricato.

 

6)    Per la costruzione di manufatti ad uso agricolo deve essere soddisfatto il requisito del raggiungimento di almeno 104 giornate lavorative/anno di necessità di manodopera per la conduzione del fondo.

 

7)    Nel caso di fabbisogno di manodopera annua variabile da 105 a 199 giornate, le superfici massime ammissibili sono:

a)    locali accessori (tipo uso ufficio, zona filtro e servizi, spogliatoio): mq. 60;

b)    locali di produzione e di stoccaggio (tipo ricovero macchine ed attrezzi, deposito concimi, anticrittogramici, stoccaggio prodotti, ricovero animali): mq. 140;

c)    locali per la trasformazione, il confezionamento, la conservazione e la commercializzazione del prodotto: mq. 100.

 

8)    Nel caso di maggiore fabbisogno di manodopera annua rispetto al punto precedente, cioè variabile da 200 a 399 giornate, le superfici massime ammissibili sono:

a)    mq. 60;

b)    mq. 200;

c)    mq. 150.

 

9)    Nel caso di maggiore fabbisogno di manodopera annua rispetto al punto precedente, cioè variabile da 400 a 599 giornate, le superfici massime ammissibili sono:

a)    mq. 80;

b)    mq. 250;

c)    mq. 180.

 

10)  Nel caso di maggiore fabbisogno di manodopera annua rispetto al punto precedente, cioè variabile da 600 a 799 giornate, le superfici massime ammissibili sono:

a)    mq. 100;

b)    mq. 200;

c)    mq. 300.

 

11)  Nel caso di fabbisogni superiori di manodopera annua per la conduzione dell’Azienda, la maggiore superficie dei manufatti ad uso agricolo può essere consentita, previa elaborazione di uno Studio Organico d’Insieme.

 

12)  Per la costruzione della residenza deve essere soddisfatto il requisito del raggiungimento di almeno 200 giornate lavorative/anno di necessità di manodopera per la conduzione del fondo, valore pari ad una U.L.U (Unità Lavorativa Uomo), come è definita dalla vigente normativa comunitaria in materia di agricoltura.

 

13)  Nel caso in cui l’imprenditore agricolo non raggiungesse le 200 giornate lavorative e si verificasse il caso che lo stesso abbia tra le 105 e le 199 giornate lavorative, per accedere ai parametri che definiscono la possibilità di realizzare, oltre ai manufatti aziendali, anche la residenza, nella consistenza prevista dai parametri di cui al numero 14, dovrà dimostrare di non possedere un immobile con destinazione residenziale nell’ambito del Comune di Borzonasca.

 

14)  Nel caso di fabbisogno di manodopera annua pari da 200 giornate lavorative, corrispondenti ad una U.L.U., le superfici massime ammissibili, riferite ad un solo nucleo familiare, sono:

 

a)    mq. 80 per un solo componente il nucleo familiare;

b)    ulteriori mq. 20, per ogni ulteriore componente il nucleo familiare eccedente il primo.

 

15)  Nel caso di maggiore fabbisogno di manodopera annua rispetto al punto precedente, cioè variabile da 200 a 399 giornate, cioè pari a due U.L.U, possono essere costruite due residenze con gli stessi valori di superficie stabiliti per una sola residenza.

 

16)  Nel caso di maggiore fabbisogno di manodopera annua rispetto al punto precedente, cioè variabile da 400 a 699 giornate, cioè pari a tre U.L.U, possono essere costruite tre residenze con gli stessi valori di superficie stabiliti per una sola residenza.

 

17)  Per ogni ulteriore U.L.U. richiesta per la conduzione del fondo è possibile costruire una ulteriore residenza con gli stessi valori di superficie stabiliti per una sola residenza.

 

Al fine del calcolo delle U.L.U. vale la seguente tabella:

 

TIPO DI COLTURE

GIORNATE / ETTARO

SEMINATIVO SEMPLICE

60

SEMINATIVO ARBOREO

80

SEMINATIVO IRRIGUO

100

OLIVETO

125

VIGNETO

180

FRUTTETO

200

NOCCIOLETO

80

PRATO NATURALE

20

BOSCO

6

CASTAGNETO DA FRUTTO

16

COLTURE FLOREALI CON SERRE

2000

COLTURE FLOREALI SENZA SERRE

500

COLTURE ORTICOLE CON SERRE

800

COLTURE ORTICOLE SENZA SERRE

600

PASCOLO

10

INCOLTO PRODUTTIVO

4

BESTIAME

GIORNATE/CAPO

BOVINI

12

SUINI

4

OVINI

2

AVICUNICOLE

0.15

 

 

SERRE: La disciplina urbanistica delle serre è regolata dalla L.R. n. 17 del 1/6/76 e relative circolari n. 32007 del 29/07/76 e n. 129305 del 21/11/89, dal P.T.C.P. e dall’eventuale altra normativa vigente.

 

Per serra si intende: “ogni impianto che realizzi un ambiente artificiale per l’esercizio di colture agricole e che sia costituito da strutture stabilmente ancorate al suolo o ad altra costruzione esistente, con coperture e chiusure laterali abitualmente infisse”.

Le serre sono ammesse nelle zone di effettiva produzione agricola e di presidio ambientale, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

-   per lotti fino a mq. 5.000, la superficie coperta, compresi eventuali altri manufatti ad uso agricolo, non deve superare il 75% del terreno disponibile;

-   per la superficie del lotto eccedente i mq. 5.000, l’ulteriore copertura è consentita nel limite del 50% del terreno disponibile.

 

Per la costruzione di serre deve essere prevista la realizzazione delle opere necessarie per lo scarico e l’incanalamento delle acque meteoriche e di quelle derivanti dall’esercizio dell’impianto.

 

Le concessioni edilizie per la costruzione delle opere di cui ai precedenti punti e delle serre sono subordinate al mantenimento della destinazione d’uso agricola.

 

 

 

ART.8.5

OBBLIGHI DEI RICHIEDENTI

 

Le concessioni edilizie per la costruzione delle opere negli ambiti APA sono subordinate al mantenimento della destinazione d’uso agricola per non meno di 15 anni.

A tal fine dovrà essere prodotto un atto unilaterale d’obbligo, con firma autenticata e trascritto, da redigersi successivamente in forma di convenzione, con il quale il concessionario si impegni, per sé ed aventi causa:

a)  a risiedere ed avere domicilio nella nuova abitazione rurale e a vendere o a dare in locazione o comunque in uso le opere realizzate solo a soggetti qualificati, alle stesse condizioni ed obblighi di cui al titolare della concessione;

b)  a comunicare l’avvenuta cessione o locazione o dazione in uso;

c)  a realizzare quanto previsto nel Piano pluriennale di utilizzazione aziendale.

L’Amministrazione Comunale provvederà a redigere uno schema di atto unilaterale d’obbligo, contenente anche gli impegni e le sanzioni previsti in caso di inadempienza, con i contenuti di cui all’art.35 comma 6° della L.R. 36/97.

 

 


 

ART.8.6

PARAMETRI TIPOLOGICI PER LA REALIZZAZIONE DI MANUFATTI AL SERVIZIO DEI FONDI

 

Le dimensioni dei manufatti agricoli saranno determinate in superficie, al fine di meglio parametrare tali manufatti sotto l’aspetto paesistico; vengono di seguito precisati parametri indicativi per la realizzazione di manufatti al servizio della conduzione dei fondi.

Nelle progettazioni eventuali deroghe a tali parametri potranno essere concesse solo ed esclusivamente attraverso motivate indicazioni derivate dal Piano Pluriennale di utilizzazione aziendale, fino ad un massimo del 20%; qualora si discostino dai massimi previsti di una percentuale superiore al 10%, dovranno essere accompagnate da uno S.O.I..

 

 


ART.8.7

STALLE

AMBITI APA-TPA-TNI

 

1)             STALLA SEMPLICE CON MANGIATOIA ADDOSSATA AL MURO

 

Definizione parametri

Stalle per bovini

Stalle per equini

1.1) altezza max alla gronda compresa

Tra ml. 3.40 e ml. 4.50

+ ml. 1.00

1.2) larghezza max compresa

Tra ml. 4.30 e 5.10

+ ml. 1.00

1.3) modulo di lunghezza in funzione del numero di animali derivati dal piano aziendale

Tra ml. 1.20 e 1.40

Per allevamenti di razze pregiate possono essere previsti box di ml. 3.40 * 3.40

1.4)  Indicazioni tipologiche.

       Nell’ipotesi di maggiori altezze dovute alla realizzazione del fienile, al di sopra della stalla potranno essere concessi ulteriori ml. 2.50 alla gronda.

       I fabbricati dovranno essere di forma semplice con tetto a due falde; le bucature dovranno essere di forma quadrata; il manto di copertura dovrà essere in tegole o in ardesia; gli esterni dovranno essere intonacati e i colori scelti nella gamma delle terre; i serramenti e le porte di accesso potranno essere in legno o in metallo colorato.

Sono esclusi l’alluminio anodizzato o elettrocolor nero bronzo ecc. e sono ammessi gronde e pluviali in rame.

 

2)             STALLA A STABULAZIONE FISSA DISPOSTA SU DUE CORSIE

 

Definizione parametri

Stalle per bovini

Stalle per equini

 

2.1) altezza max alla gronda compresa

Tra ml. 3.40 e ml. 4.50

+ ml. 1.00

 

2.2) larghezza max compresa

Tra ml. 15.00 e 18.00

+ ml. 1.00

 

2.3) modulo di lunghezza in funzione del numero di animali derivati dal piano aziendale.

Tra ml. 1.20 e 1.40

Per allevamenti di razze pregiate possono essere previsti box di ml. 3.40 * 3.40

 

2.4) Indicazioni tipologiche.

       Nell’ipotesi di maggiori altezze dovute alla realizzazione del fienile, al di sopra della stalla potranno essere concessi ulteriori ml. 2.50 alla gronda.

       I fabbricati dovranno essere di forma semplice con tetto a due falde; le bucature dovranno essere di forma quadrata; il manto di copertura dovrà essere in tegole o in ardesia; gli esterni dovranno essere intonacati e i colori scelti nella gamma delle terre; i serramenti e le porte di accesso potranno essere in legno o in metallo colorato.

Sono esclusi l’alluminio anodizzato o elettrocolor nero bronzo ecc. e sono ammessi gronde e pluviali in rame.

 

3)             FABBRICATI PER LA CONIGLICULTURA E PER L’ALLEVAMENTO DEL POLLAME E DEI SUINI.

 

Definizione parametri

 

3.1) altezza max alla gronda

Tra ml. 2.40 e ml. 300

3.2) larghezza max compresa

Tra ml. 7.00 e ml. 10.00

3.3) modulo di lunghezza in funzione del numero di animali derivati dal piano aziendale.

In funzione del piano aziendale

3.4)  Indicazioni tipologiche.

I fabbricati dovranno essere di forma semplice con tetto a due falde; le bucature dovranno essere di forma quadrata; il manto di copertura dovrà essere in tegole o in ardesia; gli esterni dovranno essere intonacati ed i colori scelti nella gamma delle terre; i serramenti e le porte di accesso potranno essere in legno o in metallo colorato.

Sono esclusi l’alluminio anodizzato o elettrocolor nero bronzo ecc. e sono ammessi gronde e pluviali in rame.

 


4)      FIENILI

 

Definizione parametri

 

4.1)  altezza max alla gronda

ml. 5.00

4.2)  larghezza

ml. 4.00

4.3)  lunghezza

ml. 4.00

4.4)    Indicazioni tipologiche.

I fabbricati dovranno essere di forma semplice con tetto a due falde; le bucature dovranno essere di forma quadrata; il manto di copertura dovrà essere in tegole o in ardesia; gli esterni dovranno essere intonacati e i colori scelti nella gamma delle terre; i serramenti e le porte di accesso potranno essere in legno o in metallo colorato.

Sono esclusi l’alluminio anodizzato o elettrocolor nero bronzo ecc. e sono ammessi gronde e pluviali in rame.

 

In relazione alle indicazioni parametriche di cui ai punti precedenti, più locali produttivi dovranno presentare tipologie fino ad un massimo di tre volumi, componendo i corpi dei complessi in maniera unitaria, o con due corpi e l’edificio accessorio staccato; per le finiture esterne sono vietate le zoccolature formate da mattonelle di qualsiasi materiale e sono ammesse quelle in pietra in unico pezzo per tutta la loro altezza o intonaci rustici strollati. È vietato lasciare le pareti finite con intonaci non colorati, che invece dovranno essere trattati con tinte comprese nella gamma delle terre.

Gli sporti di gronda non dovranno superare i cm. 30, comprese le grondaie, ed essere raccordati a collo di bottiglia con le pareti verticali o essere realizzati attraverso il prolungamento della soletta di copertura, con spessore non superiore a cm. 10.

Le progettazioni dovranno rispettare la conformazione planimetrica del terreno su cui si opera evitando, nei limiti funzionali delle attività che vi si intende svolgere, sbancamenti generalizzati; la possibilità di realizzare la struttura in più corpi darà l’opportunità di adeguare l’edificio all’orografia del terreno, con quote di riferimento diverse.

Nell’ipotesi in cui non ci si possa adeguare a quanto sopra, nelle edificazioni si dovranno osservare le seguenti indicazioni.

Gli eventuali sbancamenti dovranno limitarsi a ml. 3.00 ed in ogni caso si ritiene ammissibile:

a)  accompagnare l’andamento del terreno con più muri sovrapposti e convenientemente distanziati, con gli spazi di connessione sistemati con terreno vegetale, inerbiti e rivestiti con pietre faccia a vista con corsi regolari, non a mosaico.

b)   realizzare opere di ingegneria naturalistica poste innanzi il muro, atte a mitigarne l’impatto.

Le parti che fuoriescono dal terreno saranno realizzate con rivestimenti in pietra faccia a vista con corsi regolari, non a mosaico.


ART.8.8

TERRITORI DI PRESIDIO AMBIENTALE

 

1)    Nei TERRITORI DI PRESIDIO AMBIENTALE sono ricomprese quelle aree che hanno le caratteristiche di cui all’art.36 1° comma della L.R. n. 36/97.

2)    Tali aree sono collocate in parte nella zona di confine tra la O.T.E.1-O.T.E.2 e la O.T.E.3-O.T.E.6, nella fascia alluvionale di fondovalle dello Sturla e sulle pendici collinari prospicienti la valle stessa.

Sono collocate altresì tra la O.T.E.4 e O.T.E.5, nelle aree soprastanti Pratosopralacroce e l’abitato di Perlezzi, con forte presenza anche nella zona di Vallepiana e Belvedere.

Esse presentano localizzati fenomeni di antropizzazione del territorio, dove è ben evidenziata la trasformazione avvenuta per esigenze legate alla coltivazione delle fasce ed alla tenuta dei boschi posti a cornice.

Sono zone sottoutilizzate, ma nel complesso ancora oggetto di attività legate strettamente alla tenuta del territorio

3)    La loro superficie complessiva per tutto il territorio comunale è pari a mq. 10.000.000 e potrebbe dare luogo ad un volume massimo indicativo pari a mc. 300.000 risultante da un INDICE FONDIARIO di 0.03 mc/mq..

Si stabilisce peraltro un tetto massimo di mc. 100.000, valevole per il periodo di efficacia del P.U.C..

In tale zona sono consentite le attività agrituristiche.

4)    Sulle aree libere è ammessa l’edificazione residenziale finalizzata alla funzione di PRESIDIO, con l’indice di fabbricabilità ridotto 0.01 mc/mq. per le aree classificate ANI-MA dal P.T.C.P., fatta salva la possibilità di trasferire l’indice delle pertinenti zone E.1 e E.2 nelle zone definite dal P.T.C.P. IS-MA.

L’edificazione dovrà rispettare il lotto minimo di mq. 4.000, con superficie minima degli edifici ad uso residenziale e misto residenziale/non residenziale di mq. 70.

Nella zona si può edificare asservendo alle costruzioni lotti contigui e non contigui, purché i lotti non contigui siano nella medesima zona TPA ad una distanza non superiore ai ml. 500 dal perimetro del lotto su cui deve insistere la costruzione.

5)    Il rilascio della concessione edilizia è comunque subordinato alla stipula con il Comune della convenzione prevista dall’art.36 comma 4° della L.R. n. 36/97, con l’obbligo di trascriverla a cura e spese del concessionario.

In tale atto il concessionario, oltre agli obblighi di cui alla L.R. n. 36/97, si impegnerà a mantenere l’intero terreno oggetto di asservimento ed a citarlo in allegato ad eventuali atti di compravendita successivi.

Nel lotto su cui si intende edificare, ove si concentra la volumetria dell’intervento, il volume massimo consentito a destinazione residenziale è di mc. 450 per gli ambiti E.1 e mc. 500 per gli ambiti E.2.

6)    Nei TERRITORI DI PRESIDIO AMBIENTALE è ammessa la costruzione su terreni di superficie minima di mq. 200 di minuscoli fabbricati di pertinenza alle colture, non abitabili, senza asservimento, di dimensione massima pari a ml. 5.00x5.00 o di superficie massima pari a mq. 25 con il lato minimo non inferiore a ml. 2.50 e con altezza alla gronda di ml. 2.40.

Tale facoltà non è cumulabile o frazionabile in più edifici dallo stesso richiedente per lotti continui e non continui facenti parte dello stesso ambito territoriale degli O.T.E. della disciplina paesistica.

Le costruzioni dovranno essere realizzate o in pietra da spacco, o, se in muratura di mattoni, in intonaco rustico precolorato senza punti di lista; le coperture dovranno essere a una o due falde con il colmo o il punto più alto posto a ml. 0.70 oltre la linea di gronda delle stesse; gli sporti di gronda non dovranno essere superiori a cm. 20 e con grondaie e pluviali in rame; la copertura sarà realizzata in ardesia o in tegole marsigliesi.

Le concessioni relative alle costruzioni suddette sono rilasciate una sola volta nell’O.T.E. di riferimento e sono subordinate alla stipula di un atto d’obbligo in cui il richiedente si impegna, per sé ed i suoi aventi causa, a non modificare la destinazione d’uso; tale atto d’obbligo deve essere trascritto e registrato a cura e spese del concessionario.

 


ART.8.9

RAPPORTI TRA AMBITI DI PRODUZIONE AGRICOLA E TERRITORI DI PRESIDIO AMBIENTALE

 

1)    L’apertura di nuove aziende agricole, la riapertura di quelle cessate e la trasformazione di quelle esistenti in caso di svolgimento di una attività agricola superiore a 104 U.L.U. comporta l’assoggettamento alla normativa applicabile per le zone A.P.A..

Di tali iniziative si terrà conto, occorrendo, in sede di aggiornamento periodico del P.U.C..

2)    In tale ipotesi, per il calcolo delle giornate lavorative l’imprenditore può computare il terreno posseduto e facente parte dell’azienda anche in altra zona del Comune.

Al fine del calcolo delle U.L.U. vale la seguente tabella:

 

TIPO DI COLTURE

GIORNATE / ETTARO

SEMINATIVO SEMPLICE

60

SEMINATIVO ARBOREO

80

SEMINATIVO IRRIGUO

100

OLIVETO

125

VIGNETO

180

FRUTTETO

200

NOCCIOLETO

80

PRATO NATURALE

20

BOSCO

6

CASTAGNETO DA FRUTTO

16

COLTURE FLOREALI CON SERRE

2000

COLTURE FLOREALI SENZA SERRE

500

COLTURE ORTICOLE CON SERRE

800

COLTURE ORTICOLE SENZA SERRE

600

PASCOLO

10

INCOLTO PRODUTTIVO

4

BESTIAME

GIORNATE/CAPO

BOVINI

12

SUINI

4

OVINI

2

AVICUNICOLE

0.15

 

3)    Nel caso in cui le predette iniziative comportino un fabbisogno di giornate lavorative compreso tra le 52 U.L.U. e le 104 U.L.U. si applicano i seguenti parametri, da intendersi come superfici massime ammissibili e destinazioni vincolanti:

 

a)  locali accessori (tipo uso ufficio, zona filtro e servizi, spogliatoio): mq. 30;

b)  locali di produzione e di stoccaggio (tipo ricovero macchine ed attrezzi, deposito concimi, anticrittogramici, stoccaggio prodotti, ricovero animali): mq. 70;

c)  locali per la trasformazione, il confezionamento, la conservazione e la commercializzazione del prodotto: mq.50.

ART.8.10

TERRITORI DI PRESIDIO AMBIENTALE

AMBITO E.1

 

Si tratta dei territori nei quali è prevalente la funzione di presidio e dove sono evidenti fenomeni di abbandono o di sottoutilizzo; per essi valgono i seguenti parametri edilizi:

 

indice fondiario per le destinazioni residenziali

mc/mq. 0.03

 

distanza dalle costruzioni

ml. 12.00

superficie minima di intervento per destinazioni residenziali

mq. 4.000

 

distanza dalle strade

ml. 6.00

superficie minima di intervento per destinazioni non residenziali

mq. 2.000

 

volume massimo ammissibile

mc. 450

altezza massima

ml. 6.00

 

superficie minima residenziale

mq. 70.00

distanza dai confini

ml. 6.00

 

altezza porzioni di fabbricati non residenziali o fabbricati autonomi non residenziali

ml. 2.40

 

 

 

ART.8.11

TERRITORI DI PRESIDIO AMBIENTALE

AMBITO E.2

 

Si tratta dei territori nei quali è prevalente la funzione di presidio, con fenomeni agricoli legati a produzioni marginali part-time, dove la tenuta del territorio è più evidente rispetto alle zone di cui all’art.8.10; per essi valgono i seguenti parametri edilizi:

 


indice fondiario per le destinazioni residenziali

mc/mq. 0.03

 

distanza dalle costruzioni

ml. 12.00

indice fondiario per le destinazioni non residenziali

mc/mq. 0.02

 

distanza dalle strade

ml. 6.00

superficie minima di intervento per destinazioni residenziali

mq. 4.000

 

volume massimo ammissibile

mc. 450/500

superficie minima di intervento per destinazioni non residenziali

mq. 2.000

 

superficie minima residenziale

mq. 70.00

altezza massima alla gronda

ml. 6.00

 

altezza porzioni di fabbricati non residenziali o fabbricati autonomi non residenziali

ml. 2.40

distanza dai confini

ml. 6.00

 

 

 

 

ART.8.12

ATTREZZATURE PER L’AGRITURISMO

 

L’insediamento di attività agrituristiche è ammesso nei TERRITORI DI PRESIDIO AMBIENTALE, negli AMBITI DI PRODUZIONE AGRICOLA e nei fabbricati esistenti nei TERRITORI NON INSEDIATI.

Per tali interventi valgono le disposizioni della L.R. n. 33/96 ed eventuali S.M.I.. In particolare col P.U.C. si precisa:

-   che eventuali locali per il ricovero di biciclette e di altri attrezzi, per lo svago e lo sport possono essere realizzati in fabbricati interrati;

-       che, anche nel rispetto dell’alberatura esistente, è ammessa la realizzazione di spazi su terra battuta per il gioco (quali: pallavolo, pallacanestro, bocce, minigolf, tiro con l’arco, ecc.).

 

ART.8.13

SERRE

 

Per le serre esistenti all’atto di adozione del P.U.C. è consentita la conservazione, ma in caso di interventi di ampliamento; si dovrà prevedere la riqualificazione dell’ambito circostante, privilegiando il recupero delle eventuali fasce esistenti, regimentando il deflusso delle acque ed integrando e minimizzando gli impatti ambientali con tecniche di ingegneria naturalistica.

È consentito l’impianto di nuove serre, in applicazione della L.R. 01/06/76 n.17, nelle zone A.P.A. e T.P.A. del territorio comunale e con i limiti previsti dal P.T.C.P. della Regione Liguria.

Si fa eccezione per le aree interne alla perimetrazione della zona del Parco dell’Aveto, per quelle soggette a vincolo ai sensi della Legge 01/06/1939 n. 1497 e per quelle individuate dal P.T.C.P. come ME (Manufatti Emergenti).

Devono comunque essere rispettati i seguenti parametri:

 

forma rettangolare con lato corto non superiore

1/3 lato lungo

 

superficie insediabile non inferiore

mq. 1.000

altezza alla gronda

ml. 2.50

 

distanza dai confini

ml. 5.00

altezza al colmo

ml. 4.50

 

distanza dai fabbricati

ml. 10.00

superficie coperta non superiore

40% area disponibile

 

distanza dalle strade pubbliche carraie

ml. 6.00

 

La costruzione di nuove serre e la ristrutturazione e la ricostruzione di quelle esistenti, ove sia previsto incremento della impermeabilizzazione, dovranno sottostare alla seguente disciplina:

a)  i contributi di deflusso idrico delle aree oggetto di intervento devono rimanere a carico del bacino di competenza: ovvero le acque di scolo delle coperture devono essere convogliate nel più vicino rio appartenente al versante impegnato;

b)  dovranno in ogni caso essere approntate opere che ritardino l’immissione nella rete, per almeno 15’, con piogge di intensità pari a 50 mm in 30’, ovvero dovranno essere predisposte, nella rete di raccolta delle acque meteoriche, una o più vasche di accumulo con sfioratore atte a rilasciare, nei tempi di cui sopra, le emissioni derivanti dall’apporto delle coperture.

 

 

ART.8.14

TERRITORI NON INSEDIABILI

 

Il P.U.C., tenuto conto della pianificazione sovraordinata, individua tra gli ambiti di conservazione e riqualificazione, quelle aree che per condizioni geomorfologiche, per il particolare ecosistema in cui sono collocate e per le caratteristiche paesistico ambientali sono classificate TERRITORI NON INSEDIABILI.

a)  Nei TERRITORI NON INSEDIABILI sono consentiti gli interventi di cui agli artt. 8.3 e 8.4 e la realizzazione, nel limite massimo di mc./mq. 0.01, di soli manufatti tecnici esclusivamente finalizzati a soddisfare le esigenze di manutenzione delle relative aree.

b)  In tali aree ed in particolare in quelle interne alla perimetrazione del PARCO DELL’AVETO ed in quelle individuate nella cartografia del P.U.C. è consentita la realizzazione di strutture definite RIFUGI ESCURSIONISTICI, secondo le prescrizioni contenute negli articoli 8-9-10 della L.R. 13/92 ed eventuali S.M.I..

c)  Per quanto riguarda le Imprese agricole si applicano le norme di cui agli A.P.A., sono escluse le funzioni residenziali in senso stretto, sono ammessi spazi attrezzati per l’uso abitativo, connessi allo svolgimento delle attività agrarie.

d)  I manufatti provvisori ad uso agricolo realizzati nelle aree interne alla perimetrazione della Zona del Parco dell’Aveto dovranno essere costruiti prevalentemente con materiale reperito in loco, per tutto quanto visibile all’esterno, con i parametri di cui al punto “a” delle presenti norme.

 

 

 

ART.8.15

AMBITI T.N.I. ER.1 ER.2 ER.3 ER.4 ER.5

 

Nell’intento di favorire la fruizione collettiva del territorio con specifiche valenze escursionistiche è consentita, nell’ambito dei territori non insediabili, la realizzazione di strutture destinate a rifugi escursionistici.

Esse saranno realizzate da parte di soggetti privati, da enti o da associazioni operanti nel settore escursionistico, in accordo con gli enti ordinati e sovraordinati alla tutela di dette zone, previa convenzione con il Comune; se realizzati da enti pubblici, varrà il P.U.C., comportante apposizione del vincolo di destinazione pubblica.

Potranno essere realizzati a mezzo convenzione immobili destinati alla fruizione collettiva degli ambiti interessati.

Gli immobili dovranno avere le seguenti caratteristiche:

-)  una cucina opportunamente attrezzata per l’autonomo confezionamento del vitto;

-)  uno spazio attrezzato per la somministrazione ed il consumo di alimenti e bevande;

-)  uno spazio attrezzato per il pernottamento;

-)  un alloggio riservato per il gestore, qualora si tratti di rifugio custodito;

-)  un locale di fortuna liberamente apribile dall’esterno;

-)  una superficie delle camere di mq. 8 per quelle a un letto e di mq. 12 per quelle a due letti, con mq. 4 per ogni letto in più;

Gli interventi sul lago di Giacopiane saranno attuabili attraverso un P.U.O. esteso all’intera area.

 


Riferim.to tipolog.

Volume max

Superf. Coperta

Altezza max

Lunghezza al P.T.

LU

Larghezza al P.T.

LA

forma del tetto

bucature

ambiti soggetti a P.U.O.

 

e-r.1 /

E-R.1.2

lago di giacopiane

scheda

ME8 (MA4)

mc.1200

tra mq.200 e mq.250

ml. 6.50

3 LA

1/3 LU

Semplice a due o quattro acque

Vietate finestre a nastro

ambito

e-r.2 ER2.1 monte aiona. localizzazioni preferenziali

scheda

ME12

mc.600

tra mq.75 e mq.100

ml. 6.50

3 la

1/3 lu

Semplice a due o quattro acque

Vietate finestre a nastro

ambito

e-r.3 prato mollo

L’immobile è il rifugio detto di PRATOMOLLO o RIFUGIO DEL MONTE AIONA, già destinato a rifugio escursionistico; ferme restando le caratteristiche dell’immobile, è consentito l’adeguamento delle altezze interne fino ad un massimo di ml.2.70 ed un incremento della S.L.P. fino ad un massimo del 30% della S.L.P. data per esistente. L’ampliamento della S.L.P. potrà essere effettuato solo lateralmente.

ambito

e-r.4 malga di zanoni

L’immobile esistente è denominato MALGA DI ZANONI, che potrà essere trasformata in rifugio escursionistico con le caratteristiche di cui agli art.8-9-10 della L.R.13/92. Ferme restando le caratteristiche tipologiche degli immobili che formano il complesso della malga, è consentito l’adeguamento delle altezze interne fino ad un massimo di ml.2.70 ed un aumento della S.L.P. fino ad un massimo del 30% della S.L.P. data per esistente. Per le caratteristiche tipologiche degli immobili formanti la malga potrà essere presa in considerazione la possibilità di ricomporre i volumi esistenti in un unico fabbricato avente le caratteristiche tipologiche della scheda ME12 (MA4), fermi restando i parametri relativi alle altezze e all’incremento della S.L.P.. L’ampliamento potrà essere effettuato sia in orizzontale che in verticale non superando, se effettuato in verticale, l’altezza massima di ml. 6.50.

ambito

e-r.5 malga di perlezzi

La MALGA DI PERLEZZI, già destinata a rifugio escursionistico, potrà essere adeguata alle caratteristiche di cui agli art.8-9-10 della L.R.13/92. Ferme restando le caratteristiche tipologiche degli immobili che formano il complesso della malga, è consentito l’adeguamento delle altezze interne fino ad un massimo di ml.2.70 ed un aumento della S.L.P. fino ad un massimo del 30% della S.L.P. data per esistente. L’ampliamento potrà essere effettuato sia in orizzontale che in verticale non superando, se effettuato in verticale, l’altezza massima di ml. 6.50.

 

 


PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER GLI INTERVENTI SUL LAGO DI GIACOPIANE.

 

La zona in esame è caratterizzata dalla presenza di due bacini artificiali, bacino inferiore LAGO DI PIAN SAPEIO e bacino superiore LAGO DI GIACOPIANE, e da un ambito lacustre di grande pregio ambientale e di notevole interesse sotto l’aspetto turistico.

Vi si svolgono spesso, nel periodo estivo, manifestazioni di vario genere e interesse, sicché si tratta di una delle attrattive principali del Comune di Borzonasca.

Nel periodo estivo è meta di escursionisti e campeggiatori, che si accampano nelle zone limitrofe al bacino, senza una effettiva regolamentazione.

La zona è inoltre priva di qual si voglia servizio, se non un piccolo chiosco stagionale per la somministrazione di bevande e alimenti, ubicato in un’ansa sul lato sud del lago.

L’obiettivo pianificatorio è quello di porre le basi per una rigida regolamentazione dell’utilizzo dell’area, prevedendo la possibilità di realizzare, così come indicato nell’allegata Tav. 7 del progetto definitivo di P.U.C., un campeggio, due parcheggi pubblici ed una struttura destinata a rifugio.

Per la realizzazione del rifugio sono state scelte due ubicazioni preferenziali sulle rive del lago di Giacopiane e la scelta di una preclude la realizzazione del rifugio sull’altra area.

Per la realizzazione del campeggio sono state scelte due ubicazioni preferenziali e la scelta di una preclude la realizzazione del campeggio sull’altra area.

Le zone preferenziali per l’individuazione dei due ambiti alternativi sono state individuate come segue: la prima è posta sul lato sud del lago, è prossima al sedime di una vecchia fornace e si estende in prossimità dello sbarramento dell’ENEL; la seconda è posta sul lato nord del lago, in prossimità degli edifici ENEL, e costituisce sotto l’aspetto ambientale il completamento di una zona già insediata, sia pur in minima parte.

Il rifugio dovrà avere le caratteristiche di cui ai punti precedenti e la sua progettazione dovrà essere accompagnata da uno studio di impatto ambientale esteso a tutte le problematiche paesistiche investite dalla progettazione.

Dovrà essere particolarmente curato l’inserimento ambientale, anche sotto l’aspetto visivo cromatico e per la scelta dei materiali da impiegarsi, che dovranno essere compatibili con il contesto in cui si colloca l’edificio.

Dovrà in ogni caso essere predisposto un locale sempre aperto dotato di servizi igienici per gli escursionisti e un’area attrezzata per il pic-nic.

Il campeggio dovrà essere realizzato con piazzole al naturale, senza alterazione del suolo, con eventuali inerbimenti; le strade di accesso avranno fondo naturale ed eventuali muretti dovranno essere realizzati in pietra a secco.

Ad uso del campeggio potrà essere realizzato un manufatto di servizio e la sua progettazione dovrà essere accompagnata da uno studio di impatto ambientale esteso a tutte le problematiche paesistiche investite dalla progettazione.

Le sue caratteristiche dimensionali saranno quelle di cui all’art.10.5 e dovrà fornire i seguenti servizi:

-)  uno spaccio di generi alimentari,

-)  un punto di ritrovo,

-)  servizi igienici per campeggiatori ed escursionisti,

-)  un eventuale alloggio per il gestore,

-)  un punto di primo soccorso opportunamente attrezzato,

-)  un’area attrezzata per il pic-nic, a disposizione degli escursionisti.

Il campeggio dovrà rispettare le caratteristiche morfologiche del luogo, le quali non potranno in nessun modo essere modificate con nuovi tracciati stradali nelle zone a bosco o a macchia, con la sola eccezione della zona destinata al parcheggio e degli accessi alle piazzole.

 

La progettazione è assoggettata a P.U.O. e l’intervento subordinato alla stipula di convenzione con i soggetti attuatori; essa dovrà essere estesa anche al tipo di gestione delle strutture.

In caso di realizzazione del rifugio indicato con la sigla ER.1, si potranno realizzare le seguenti strutture:

 

ER.1.2.

NO

NO

ZRA.1

NO

SI

ZRA.2

SI

NO

P.P.1

SI

SI

P.P.2

SI

SI

P.P.3

SI

SI

SPACCIO ANNESSO A ZRA.1

NO

SI

SPACCIO ANNESSO A ZRA.2

SI

NO

 

In caso di realizzazione del rifugio indicato con la sigla ER.1.2, si potranno realizzare le seguenti strutture:

 

ER.1.

NO

NO

ZRA.1

NO

SI

ZRA.2

SI

NO

P.P.1

SI

SI

P.P.2

SI

SI

P.P.3

SI

SI

SPACCIO ANNESSO A ZRA.1

NO

SI

SPACCIO ANNESSO A ZRA.2

SI

NO

 

Analogamente a quanto previsto per il rifugio sul lago di Giacopiane, per il punto di ristoro ai piedi del monte Aiona, definito ER2 ed ER2.1, le due ubicazioni sono alternative e, in caso di realizzazione di una, è esclusa l’altra.

Le caratteristiche della costruzione e gli studi propedeutici saranno gli stessi previsti per il rifugio del Giacopiane.

 

 

PARCHEGGI PER LE AUTO PRESSO IL LAGO DI GIACOPIANE

 

Dopo attente valutazioni, si sono individuati tre siti all’interno del perimetro delle aree limitrofe al lago di Giacopiane.

Il primo si trova in prossimità della diga principale del lago, in una depressione posta sopra esso, ove era ubicata una vecchia fornace; il sito è sufficientemente occultato alla vista.

Il secondo è a ridosso e sottomesso alla diga di contenimento sud/ovest del lago; anche in questo caso si tratta di una zona di scarso impatto visivo.

Il terzo è stato individuato in una vecchia cava abbandonata sul lato nord e sarà a servizio dell’eventuale realizzazione dell’ambito preferenziale ER.1.

La realizzazione dei parcheggi dovrà prevedere la riqualificazione dei siti di intervento, anche attraverso opere volte al consolidamento dei versanti di cava e delle criticità dei siti interessati, nonché la loro riqualificazione in termini ambientali.

 

 

OBIETTIVI PREFISSATI SULL’AREA DEL GIACOPIANE

 

Le seguenti indicazioni dovranno essere oggetto di successivo e accurato approfondimento in fase di redazione del P.U.O. esteso all’intera area del lago di Giacopiane.

-)    realizzazione e gestione dei parcheggi e conseguente regolamentazione per l’accesso di autoveicoli privati alla strada del lago;

-)    realizzazione di un campeggio e conseguente regolamentazione della zona con il divieto del libero campeggio;

-)    realizzazione di servizi per escursionisti e campeggiatori e conseguente risoluzione dei problemi igienici legati alla mancanza delle necessarie strutture.

A tal fine, nella progettazione delle strutture turistiche, dovranno essere predisposti studi di dettaglio per lo smaltimento delle acque reflue, tali da garantire la salvaguardia della risorsa idrica:

-)    creazione attraverso la realizzazione del rifugio e del campeggio di opportunità occupazionali, connesse ai servizi turistici e di presidio del luogo;

-)    equilibrato rapporto tra le esigenze di salvaguardia dell’ambiente e utilizzo a fini turistici del lago.