1) Il P.U.C., in accordo con le pertinenti disposizioni legislative e attese le particolari esigenze del territorio comunale, individua e definisce specifiche categorie di intervento, a rilevanza edilizia e/o urbanistica, con i criteri e i modi descritti dalle seguenti prescrizioni.
MANUTENZIONE ORDINARIA (MO)
1) Sono definiti di manutenzione ordinaria gli interventi che comprendono opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.
Esemplificativamente, tale categoria di interventi comprende i seguenti lavori e opere:
- ripristino e rifacimento delle tinteggiature;
- riparazione degli intonaci;
- ripristino e tinteggiatura dei serramenti, ripristino delle grondaie, dei pluviali e delle pavimentazioni;
- riparazione dei manti di copertura con l’impiego degli stessi materiali d’opera e con parziali sostituzioni.
OPERE INTERNE
(OI)
1) Sono definite opere interne quelle che non comportano modifiche della sagoma, aumento delle superfici utili e del numero delle unità immobiliari, modifiche della destinazione d’uso delle costruzioni e delle singole unità immobiliari.
2) Dette opere potranno eseguirsi condizionatamente al rispetto delle disposizioni del P.U.C., del regolamento edilizio, di ogni altra pertinente disposizione di legge o di regolamento e delle indicazioni dell’allegato livello puntuale.
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA (MS)
1) Sono definiti di manutenzione straordinaria gli interventi consistenti nelle opere e nelle modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d’uso.
2) Esemplificativamente tale categoria di intervento comprende i seguenti lavori e opere:
- rifacimento di intonaci;
- rifacimento integrale dei serramenti, delle grondaie, dei pluviali e delle pavimentazioni;
- rifacimento di impianti tecnologici;
- lavori di consolidamento strutturale, mediante sostituzioni di parti deteriorate od aggiunta di elementi di rinforzo (ad es. struttura del tetto, di solai, di volte, di architravi ecc.);
- realizzazione di intercapedini e di vespai aerati ed altri interventi diretti all’eliminazione dell’umidità.
RESTAURO E
RISANAMENTO CONSERVATIVO (RRC)
1) Sono definiti di restauro e risanamento conservativo gli interventi consistenti nelle opere e lavori rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano destinazioni d’uso con esso compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino ed il rinnovamento degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze d’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio.
Esemplificativamente, detta categoria di intervento i seguenti lavori e opere:
- ripristino e consolidamento delle strutture portanti, verticali ed orizzontali, con l’eventuale inserimento, nel caso di comprovata necessità, di elementi di rinforzo composti da materiali diversi, ma compatibili con quelli già in opera;
- ripristino e consolidamento dei percorsi verticali nel rispetto delle quote, delle dimensioni originarie, dei materiali, con l’eventuale aggiunta di elementi di rinforzo in materiali diversi, nel caso di comprovata necessità;
- sottofondazioni e sottomurazioni, rifacimento di tetti e coperture secondo quote e con l’uso di materiali identici a quelli originari;
- riparazione di elementi architettonici, scultorei, decorativi esterni e interni, con materiali, forme e tecniche di lavorazione originari, senza modifiche della forma e della posizione delle aperture esterne;
- realizzazione di servizi igienici, di impianti tecnologici e relative canalizzazioni e di modifiche dell’assetto e dell’impianto distributivo interno che non alterino le originarie caratteristiche costruttive dell’immobile;
- eventuali opere di maggior rilievo (come lo spostamento di scale o l’apertura di porte e finestre), solo nel caso in cui ne venga documentata la preesistenza e possano contribuire alla migliore comprensione dell’organismo edilizio-architettonico.
2) Gli interventi di RRC possono dare adito a nuove destinazioni d’uso, purché compatibili con le disposizioni dettate in materia dalla pertinente disciplina e con i caratteri del fabbricato.
RISTRUTTURAZIONE
EDILIZIA (RE)
1) Sono definiti di ristrutturazione edilizia gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere, anche a mezzo demolizione e fedele ricostruzione, che possono portare ad un organismo edilizio del tutto o in parte diverso dal precedente.
Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti.
2) L’intervento deve in ogni caso rimanere nel limite dell’involucro edilizio esistente.
3) L’entità della trasformazione conseguente all’intervento di ristrutturazione può venire limitata per esigenze di salvaguardia di caratteristiche e di elementi delle preesistenze meritevoli di conservazione.
4) Nell’ambito degli interventi in oggetto sarà chiesto l’adeguamento delle quote e delle superfici dei locali alle vigenti prescrizioni igienico-edilizie, salvo nel caso in cui l’adeguamento non risulti incompatibile con il rispetto delle originarie caratteristiche costruttive del fabbricato.
RISTRUTTURAZIONE
EDILIZIA E AMPLIAMENTO (REA)
1) Sono definiti di ristrutturazione edilizia e di ampliamento gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere, anche a mezzo demolizione e fedele ricostruzione, che possono portare ad un organismo edilizio del tutto o in parte diverso dal precedente.
Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio e l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti.
3) Sono consentiti aumenti volumetrici differenziati a seconda delle diverse zone di intervento, per adeguamenti igienici, tecnologici e funzionali e per particolari esigenze di ricucitura del tessuto urbano; gli aumenti dovranno comunque rispettare gli allineamenti degli edifici e delle coperture adiacenti, evitando superfetazioni incongrue con il loro aspetto.
4) Nelle sopraelevazioni non deve essere superata l’altezza degli edifici adiacenti, salvo che gli innalzamenti siano consentiti per ragioni igieniche e/o funzionali, nel qual caso può essere mutata l’inclinazione delle falde del tetto, con ricomposizione della stessa. Gli innalzamenti di cui sopra si attuano rispettando le distanze di C.C. e, nel caso di edifici a schiera, in prosecuzione e/o in allineamento dei muri in Comune.
5) L’entità della trasformazione conseguente all’intervento di ristrutturazione può venire limitata dalla disciplina specifica di zona per esigenze di salvaguardia di caratteristiche e di elementi delle preesistenze meritevoli di conservazione.
4) Nell’ambito degli interventi in oggetto sarà chiesto l’adeguamento delle quote e delle superfici dei locali alle vigenti prescrizioni igienico-edilizie, salvo nel caso in cui l’adeguamento non risulti incompatibile con il rispetto delle originarie caratteristiche costruttive del fabbricato.
RISTRUTTURAZIONE
URBANISTICA (RU)
Sono definiti di ristrutturazione urbanistica gli interventi rivolti a sostituire l’esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.
NUOVA
COSTRUZIONE (NC)
Gli interventi di nuova costruzione comprendono ogni attività comportante la trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale, che non costituisca intervento sull’esistente, quali, a titolo esemplificativo:
1) la realizzazione di opere di preparazione, sistemazione ed urbanizzazione del terreno e di opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
2) la realizzazione di manufatti in soprassuolo, sottosuolo e in superficie.
NOTE IN
MERITO ALL’ABBATTIMENTO E AL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
Nella progettazione degli edifici si dovrà tenere conto, nelle categorie di intervento previste dalla legge, dell’osservanza delle disposizioni normative contenute nella LEGGE 09/01/1989 n.13 ed eventuali S.M.I.; per gli edifici pubblici o di uso pubblico si applicano il D.P.R. 27/04/1978 n. 384 ed eventuali S.M.I..