ART.21

SERVIZI SCOLASTICI

 

La zona è destinata all’edificazione pubblica scolastica e alle relative attrezzature di servizio.

Le aree con tale destinazione, e non indispensabili per l’inserimento delle strutture scolastiche, possono essere utilizzate per impianti ricreativi all’aperto e per servizi sociali.

Le costruzioni dovranno conformarsi alle norme tecniche vigenti in materia di edilizia scolastica.

Sugli edifici esistenti sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, nonché incrementi volumetrici.

I parametri edilizi sono i seguenti:

 

indice fondiario                                        mc/mq.    1.00

altezza massima                                        ml.        10.00

distanza dai confini                                             c.c.

distanza dai fabbricati esterni alla zona               c.c.

distanza dalle strade                           ml.        6.00

 

 


 

ART.22

PARCHEGGI PUBBLICI

 

L’area interessata può essere sistemata in quota costante per renderla accessibile ed idonea alla propria destinazione d’uso, operando scavi e reinterri i cui sostegni possono essere costruiti sui limiti del comparto.

 

 


ART.23

STRADE PRIVATE - AGRICOLE E INTERPODERALI

 

L’apertura o l’ampliamento di strade private al servizio delle costruzioni e di strade agricole è consentito su tutto il territorio comunale.

1)  Con l’esclusione delle zone di presidio ambientale E.1, E.2, degli ambiti di produzione agricola e dei territori non insediabili, è consentita una larghezza massima di ml. 6.00, con separazione della viabilità veicolare da quella pedonale.

2)  Nelle zone di presidio ambientale E.1, E.2 e negli ambiti di produzione agricola la larghezza massima consentita è di ml. 3.00; nei territori non insediabili, con l’esclusione delle zone definite dal P.T.C.P. ANI-CE, la larghezza massima consentita è di ml. 2.50.

3)  Le strade di cui al punto 2 dovranno essere a fondo naturale o, in alternativa, con materiali compatibili di tipo lapideo, porfido, o autobloccante, con l’esclusione di materiali che a discrezione della Commissione Edilizia risultassero avulsi dal contesto ambientale.

4)  Nelle zone di particolare pregio i muri dovranno essere rivestiti in pietra, con esame di ogni singolo caso da parte della C.E..

5)  I progetti dovranno contenere schemi esaurienti sulla regimentazione e sull’allontanamento delle acque meteoriche e agli imbocchi dovrà essere sempre prevista una griglia delle dimensioni pari alla larghezza dell’accesso.

6)  Sono considerati allacciamenti i nuovi tracciati che tra il punto di partenza e il punto di arrivo non superino i ml. 200 in linea d’aria.

Per punto di partenza si intende sia una strada pubblica sia una strada privata, nell’ultimo caso realizzata da almeno due anni.

7)  È fatto obbligo ai proprietari di strade private di provvedere alla loro manutenzione.

Non sono soggetti alle disposizioni sulle distanze e alle norme di convenzionamento gli accessi ai singoli fabbricati e i viali al servizio di più proprietà, purché si dipartano da strade pubbliche o da strade private aventi le caratteristiche delle prime.

 


ART.24

VIABILITÀ PUBBLICA DI PREVISIONE

 

Nella cartografia del P.U.C. vengono indicati i principali tracciati di previsione.

Tali tracciati sono indicativi; quelli definitivi saranno individuati nel progetto di opera pubblica.

Si dovrà tenere conto delle seguenti prescrizioni:

 

larghezza massima delle strade comunali  ml.     6.00

a)  Pendenza massima 15%

b)  Raggio minimo di curvatura di ml. 10.00 con pendenze fino al 10%

c)  Raggio minimo di curvatura di ml. 15 con pendenze oltre il 10%

 

Fanno eccezione i sottoelencati tracciati:

case cogozzo - malga di zanoni         ml.         2.50

escluse le cunette

 

giacopiane - malga di perlezzi             ml.         2.50

escluse le cunette.

Detta strada avrà funzione di collegamento solo per mezzi autorizzati.

 

 


 

ART.25

PARCHEGGI PRIVATI

 

In tutte le zone del P.U.C. per ogni fabbricato nuovo, deve essere previsto uno spazio coperto o scoperto destinato al ricovero degli automezzi.

La superficie da prevedersi è la seguente:

 

1)  Zone agricole: 1 mq. ogni 10 mc. di costruito.

2)  Zone residenziali: 1 mq. ogni 10 mc. di costruito.

3)  Zone industriali o artigianali: 2,5 mq. per ogni 10 mq. di superficie coperta, escluse le tettoie.

4)  Zone alberghiere e turistiche di nuova previsione: 2,5 mq. per ogni 10 mq. coperti.

5)  Zone commerciali: 1 mq. ogni 10 mc. di costruito e comunque varrà la normativa applicabile nella specifica materia.

 

Per edifici a destinazione diversa dovrà essere prevista una idonea superficie destinata a parcheggio valutata caso per caso dal Comune, sentita la Commissione Edilizia, in ogni caso non inferiore a quanto stabilito dall’art.2 della L.N.n.122/89.


 

ART.26

AREE INEDIFICABILI

 

Sono quelle aree che, per particolari caratteristiche, hanno un elevato valore ambientale e paesistico e sono pertanto da tutelarsi.

Gli elementi paesistici di particolare pregio sono evidenziati nell’allegata Tav.13 e costituiscono le linee dei principali crinali dei rilievi montuosi e le culminazioni.

Per tali zone si dovrà salvaguardare una fascia di rispetto di ml. 50 a cavallo della linea di crinale ed una circonferenza di raggio pari a ml. 100 intorno alle culminazioni.

 

ZONA T1

È la zona posta intorno all’abbazia di Borzone; la fascia circostante, come indicata nella cartografia, è totalmente inedificabile.

 

ZONA T2

È la zona posta intorno al vecchio edificio della posta.

Sull’edificio sono consentiti gli interventi di cui all’ART.9.3; la zona indicata in cartografia è totalmente inedificabile.

 

ZONA T3

È la zona posta intorno alla chiesuola di Tigliolo; la fascia circostante, come indicata nella cartografia, è totalmente inedificabile.

 

Per i fabbricati esistenti si applicano le norme di cui all’art.8.4. Nei casi in cui le zone di crinale interferiscono con le zone ACNI prevale la norma dell’ambito di conservazione e riqualificazione di tipo non insediato.

 


ART.27

ZONA RESIDENZIALE DI COMPLETAMENTO CON CONFERMA DELLE NORME PREVIGENTI

ZONA C.O.

 

Sono quelle zone in cui vengono confermate le previgenti previsioni di piano; in particolare si tratta di una zona all’ingresso dell’abitato del capoluogo, ove sono già in corso di costruzione alcuni fabbricati.

Le norme applicabili sono le seguenti:

 

superficie zona c.o.                          mq.            4.657

indice fondiario                                 mc/mq.    0.80

altezza massima                                 ml.            7.50

superficie minima di intervento                   mq.           750

distanza dai confini                        ml             4.00

distanza dai fabbricati                  ml.            8.00

 

Le zone circostanti devono essere destinate a verde privato e devono essere lasciate libere.

I parcheggi dovranno essere computati nella misura di 2.5 mq. per ogni 20 mc. costruiti.

Gli edifici esistenti sono regolamentati dalle disposizioni di cui all’art.9.5.

Gli interventi si attuano per singola concessione.


ART.28

VALIDITÀ DELLE PREVISIONI DEL P.R.G. APPROVATO CON D.P.G.R. N. 480 DEL 17/04/1984

 

Sono fatte salve le previsioni del P.R.G. approvato con D.P.R.G. n. 480 del 17/04/84 e riferite ai seguenti ambiti di intervento per i quali si è riscontrata l’ammissibilità e la coerenza con il P.U.C..

Denominazione del P.R.G. 1984        S.U.A. CHIESUOLA

Denominazione nel P.U.C.                 ACNI 34

 

 

DISCIPLINA DI INTERVENTO

ELEMENTI DIMENSIONALI

 

SUPERFICIE TERRITORIALE

MQ. 14.134

INDICE TERRITORIALE

MC/MQ 0.40

ALTEZZA FABBRICATI

MAX ML. 8.50

DISTANZA DAI CONFINI

MIN. ML. 5.00

DISTANZA DAI FABBRICATI

MIN. ML. 10.00

DISTANZA DALLE STRADE

MIN. ML. 7.50

UNITA’ MINIMA DI INTERVENTO

INTERO LOTTO (gli interventi devono essere oggetto di un progetto unitario, da attuarsi con un’unica concessione edilizia convenzionata)

 

ELEMENTI PROGETTUALI

-)  La tipologia dei fabbricati deve essere indirizzata verso una soluzione che eviti la formazione di fronti edificate troppo consistenti, un’eccessiva concentrazione volumetrica e individualizzazione delle coperture, applicando i modelli aggregativi ME18 e MA3 e gli schemi tipologici ME1, ME5, ME9 della disciplina paesistica di livello puntuale.

-)  In considerazione delle condizioni planoaltimetriche del sito, i fabbricati devono essere impostati nelle zone più pianeggianti, in modo tale da evitare il ricorso a consistenti modificazioni del suolo; per la localizzazione degli gli spazi da destinarsi a parcheggio deve essere garantito l’inserimento nell’ambito naturale, con la valutazione della possibilità di organizzare piccole aree separate che si integrino nel verde senza la formazione degli ampi spazi, al fine di limitare movimentazioni del terreno ed elevazioni di consistenti murature di contenimento.

-)  La collocazione planimetrica delle aree da destinarsi a parcheggio e lo sviluppo della strada interna, essendo elementi poco qualificanti dal punto di vista paesistico, devono essere di preferenza posti in posizione marginale rispetto agli elementi di pregio storico presenti nel sito(antica “Chiesuola”) ed alla relativa zona a verde di rispetto, onde consentire la loro corretta integrazione con le trame pedonali esistenti, all’interno di un unico disegno organico.

In generale, dovrà essere data priorità alla previsione di opere improntate alla valorizzazione del sito, con localizzazione di idonei punti di accesso, viali di attraversamento, barriere vegetali, zone ricreative di sosta, nonché dei materiali da scegliersi tra quelli tradizionali e delle essenze vegetali da impiegarsi, in modo tale da garantire la funzionalità e la fruizione pubblica delle aree.

-)  La flessibilità esecutiva per la traslazione dei fabbricati sul terreno deve essere contenuta entro il valore massimo del 10%.

 

SUA.3

BORZONASCA

 

Denominazione del P.R.G. 1984        S.U.A. BORZONASCA – BRIZZOLARA

Denominazione nel P.U.C.                 S.U.A.3

 

 

DISCIPLINA DI INTERVENTO

ELEMENTI DIMENSIONALI

 

SUPERFICIE TERRITORIALE

MQ. 15.747

VOLUMETRIA MASSIMA EDIFICABILE

MAX MC. 5.000 (da distribuirsi in non più di 6 corpi di fabbrica con tipologia a blocco)

DIMENSIONE DI OGNI SINGOLO BLOCCO

MAX 15 ML. DI LUNGHEZZA E 10 ML DI PROFONDITA’

N°. PIANI

MAX .3

DISTANZA DA CONFINI E.FABBRICATI

ML. 5.00 e ML. 10.00

DISTANZA DALLE STRADE

MIN. ML. 15.00

 

ELEMENTI PROGETTUALI

-)  La copertura dei blocchi sia realizzata con falda a padiglione, con manto impermeabile in cotto.

-)  Non siano realizzati sfalsamenti verticali e planimetrici, porticati e terrazze, potendosi ammettere eventuali balconi, armonicamente inseriti nei prospetti, e logge, purché i vuoti non predominino sui pieni e le bucature siano dimensionalmente consone alla tipologia edilizia.

-)  Siano minimizzate le superfici impermeabili attorno alle costruzioni e negli spazi di accesso pubblico, realizzando le pavimentazioni dei parcheggi con elementi autobloccanti forati ed evitando la pavimentazione continua dei percorsi pedonali.

-)  Sia predisposto e realizzato dai soggetti attuatori dell’intervento edilizio, un apposito progetto di consolidamento dell’assetto boscato ove venga previsto il ripristino dei muri di fascia degradati e la riqualificazione della vegetazione e dei sentieri pedonali, in considerazione del regime BAM-CO del vigente P.T.C.P., sub assetto vegetazionale.

-)  La flessibilità in fase esecutiva per la traslazione dei fabbricati sul terreno deve essere contenuta entro il valore massimo di 1.5 m.

 


EX SUA

ROVERETO

S.U.A. di Rovereto in fase di realizzazione annoverato negli ambiti di conservazione e riqualificazione NUCLEI DI TIPO “C”, come zona satura, la disciplina da applicare è quella del voto del C.U.P. n.352 del 05/07/1995.

 

NUCLEO DI TIPO “C”

ROVERETO

In fase di realizzazione: l’area è stralciata dalle zone soggette a P.U.O. ed è inserita come area satura in ambito di conservazione di tipo C, quindi assoggettata alla disciplina dello S.U.A. di cui al voto del C.U.P. n.352 del 05/07/1995, di cui agli atti del Comune.

 

Denominazione del P.R.G. 1984        S.U.A. (turistico ) GIAIETTE ACERO

Denominazione nel P.U.C.                 S.U.A. GIAIETTE

 

 

DISCIPLINA DI INTERVENTO

ELEMENTI DIMENSIONALI

E’ fatta salva la disciplina di intervento, nei termini massimi per l’attuazione dello stesso S.U.A. di Giaiette Acero di cui al provvedimento del Presidente della Provincia di Genova n. 11548/734 del 17/02/2000 con il quale sulla scorta del parere reso dal Comitato Urbanistico Provinciale espresso nella seduta del 10/02/2000 con voto n.480, è stato positivamente valutato il Piano Particolareggiato, alla cui definitiva approvazione si perverrà a seguito dell’accettazione, da parte della Civica Amministrazione, delle modifiche d’ufficio e delle prescrizioni ivi indicate.

 

 


 

ART.29

ZONA RU2

 

La zona posta sul lato Est di Via Angelo Grilli è caratterizzata da insediamenti anomali sia sotto l’aspetto urbanistico che formale.

A mezzo di concessione edilizia convenzionata potrà essere realizzato un fabbricato la cui forma dovrà tendere alla ricomposizione dei fronti della predetta via. È consentita la demolizione dei fabbricati esistenti e la loro successiva ricostruzione secondo i seguenti parametri:

 

superficie territoriale

mq. 660

 

numero max di piani

N. 2 + P.T.

volume max ammissibile

mc. 2.000

 

piani interrati

autorimesse

superficie minima di intervento

intero lotto

 

altezza massima alla gronda

ml 9.00 (in ogni caso non dovranno essere superate le altezze di gronda dei fabbricati demoliti)

distanza minima dai confini di proprietà

ml 5.00

 

tetto volumetrico RU2

mc. 2.000

distanza minima tra le pareti finestrate

ml. 10.00

 

destinazione d’uso

Altri piani: residenziale 60%

Turistico 40%

distanza minima dalle strade

fino all’allineamento con i fabbricati esistenti di via A. Grilli

 

 

 

 

Disposizioni tipologiche

Copertura regolare a due falde o quattro falde

lo schema tipologico da adottarsi è quello delle schede del piano di recupero

 

 


 

ART.30

MODALITÀ PER LA CESSIONE DI FABBRICATI E TERRENI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE

 

In caso di cessione ad una Pubblica Amministrazione di fabbricati da destinare a servizi pubblici o da demolire per la realizzazione di opere pubbliche, al proprietario, se non si opporrà agli atti emanati dalla stessa, verrà data facoltà di realizzare un intervento comportante un incremento della volumetria esistente fino al 30%. Tale facoltà è applicabile nelle Zone T.P.A., negli Ambiti E.1 e E.2 e nelle Zone ACNI, in deroga ai limiti delle stesse.

In caso di cessione ad una P.A. di un’area di almeno mq. 4.000 per destinarla a servizi pubblici, è consentito al proprietario di realizzare una volumetria di mc. 400 nelle Zone di cui al punto precedente; in caso di superficie minore è facoltà del Comune attribuire, per manifesta ragione di interesse pubblico, una volumetria fino a mc. 400, da utilizzarsi nelle Zone precedentemente indicate.

Nelle ipotesi di cui ai punti precedenti verrà sottoscritta convenzione da registrarsi e da trascriversi presso i registri immobiliari, a cura e spese del soggetto interessato.

 

 


 

ART.31

VALIDITÀ DI ATTI PREGRESSI

 

Sono fatti salvi i progetti di opere pubbliche, ancorché contrastanti con le disposizioni delle presenti norme, gli S.U.A. oltre a quelli di cui all’ART.28 approvati o adottati ai sensi della L.R. 24/1987, il Programma Organico d’Intervento e il Piano di Recupero del Capoluogo approvati con D.G.R.n.3232 del 26/07/1993, ed il Programma Organico d’intervento di Perlezzi adottato con delibera di C.C. n.114 del 30/04/1997 i cui contenuti sono stati ripresi dalla disciplina del P.U.C..

 

 


ART.32

VALIDITÀ DELLE CONCESSIONI GIÀ RILASCIATE

 

Dalla data di adozione del P.U.C., occorre applicare le misure di salvaguardia di cui alla Legge 3/11/1952 N.1902 e successive modifiche ed integrazioni.

Sono fatte salve le concessioni ed autorizzazioni edilizie già rilasciate fino al momento di adozione del P.U.C., anche se si pongono con esso in contrasto, fatta salva la possibilità da parte del Sindaco di sospendere i lavori già iniziati, che siano tali da compromettere o rendere più onerosa l’attuazione del P.U.C., in attuazione e con le modalità di cui alla Legge 1902/52.

 

 


 

ART.33

ZONE C2A – B3

ZONE INTERDETTE PER MOTIVI DI ORDINE GEOLOGICO E CON CONDIZIONAMENTI SIGNIFICATIVI TALVOLTA RECUPERABILI PER USI SPECIFICI

 

Tali aree sono derivate dalla Tavola di Zonizzazione Geologica. Le aree C2A sono inedificabili, salva la possibilità di realizzare infrastrutture pubbliche. Le Zone B3, per gli usi indicati dal P.U.C., devono obbligatoriamente, nelle progettazioni, fare riferimento alla normativa geologica e sono inedificabili, salva l’attuazione della stessa.

 


 

 

ART.34

AREE A RISCHIO MOLTO ELEVATO – R4

 

Nelle «aree a rischio molto elevato» (R4) sono possibili la perdita di vite umane e lesioni gravi alle persone, danni gravi agli edifici, alle infrastrutture ed al patrimonio ambientale, la distruzione di attività socio-economiche.

Le misure di salvaguardia relative alle «aree a rischio molto elevato» si applicano ai bacini di competenza dell’Autorità di bacino di rilievo regionale ai sensi del D.L. 180/98 convertito con modificazioni nella legge 267/98 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

Le scelte relative alle situazioni contenute nella struttura del PUC dovranno essere compatibili e coerenti con i gradi di rischio accertati ed individuati nella mappatura delle aree a rischio di frana in modo tale che vengano esclusi nelle zone a rischio R4 gli interventi non ammessi dalla presente misura di salvaguardia, fatta salva la proposta di una diversa perimetrazione di tale zona.

 

Misure di salvaguardia relative alle aree a rischio molto elevato:

1.        Nelle aree a rischio molto elevato, fatte salve le iniziative tese a tutelare la pubblica e privata incolumità, sono consentiti i seguenti interventi:

a)    di demolizione senza ricostruzione;

b)    di manutenzione ordinaria;

c)    di manutenzione straordinaria e risanamento conservativo strettamente necessari a ridurre la vulnerabilità degli edifici esistenti ed a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie o di volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino un aumento del carico urbanistico;

d)    di bonifica e sistemazione dei movimenti franosi per la messa in sicurezza degli edifici e delle strutture esistenti;

e)    nuova costruzione di annessi agricoli purché consentiti dal regolamento Comunale vigente sempre che si tratti di strutture amovibili;

f)      interventi di bonifica anche parziale traguardanti il consolidamento e la messa in sicurezza dell'area. Il progetto di sistemazione corredato dal programma di intervento è approvato dal soggetto esecutore previa acquisizione del parere vincolante da parte del Comitato tecnico provinciale in ordine alla compatibilità dello stesso con la pianificazione di Bacino e con gli strumenti urbanistici vigenti. Detto programma dovrà comunque prevedere un congruo periodo di monitoraggio da definirsi in funzione delle caratteristiche del dissesto. A seguito dell'esecuzione degli interventi previsti dal progetto di sistemazione e dei risultati del programma di monitoraggio, l'Autorità di Bacino regionale potrà procedere alla riperimetrazione dell'area soggetta ad intervento di bonifica o alla eventuale dichiarazione di riduzione del rischio che può consentire la realizzazione di nuove opere edilizie sempreché le stesse siano espressamente previste dal Piano regolatore vigente e/o adottato ed operante in via di salvaguardia.

 

2.        Oltre a quanto individuato nei successivi punti 3. e 4., al fine di mitigare i possibili rischi per l'incolumità pubblica e danni funzionali alle infrastrutture e all'ambiente, nelle aree a rischio molto elevato:

a)    dovranno essere organizzati, da parte dei Comuni nel cui territorio tali aree si trovano, piani di emergenza e di soccorso ai sensi della L.R. 45/96 al fine di limitare il più possibile i danni prodotti dalla frana;

b)    dovranno essere costantemente monitorate da parte del soggetto proprietario le condotte per la movimentazione di fluidi inquinanti a pericolosi quali oleodotti, metanodotti etc che, in caso di rottura, possono creare danni all'ambiente circostante; è vietata la realizzazione di nuove condotte.

 

3.        Nelle aree interessate da dissesti e riportate nell’inventario del corpi franosi e in funzione della tipologia degli stessi, dovranno essere osservate, da parte del soggetto proprietario e degli Enti pubblici sul cui territorio tali aree insistono, le seguenti normative:

a)    deve essere evitata la dispersione delle acque sulla superficie del terreno e/o la loro infiltrazione nello stesso in particolare con pozzi a perdere a scarichi puntuali;

b)    devono essere accuratamente mantenute le reti di drenaggio e comunque di allontanamento delle acque ruscellanti in particolare lungo la rete stradale;

c)    quando esistono reti di raccolta idrica, tutte le acque vi devono essere raccordate; in loro assenza esse devono essere raccolte in serbatoi stagni o trasferite, se necessario dopo depurazione, fuori dalla zona di influenza del dissesto;

d)    deve essere evitato il disboscamento se non finalizzato ad una razionate coltura del bosco e alla riqualificazione idrogeologica dei versanti;

e)    le superfici denudate o con vegetazione diradata devono essere sottoposte a rivegetazione con essenze opportune;

f)      in particolare le aree interessate da frane di crollo quali strade, spiagge, aree di particolare interesse ambientate etc., devono essere soggette a periodico disgaggio delle paretiche potenzialmente possono provocare problemi per l’incolumità delle persone;

 

4.        qualora i corpi di frana siano attraversati da condotte per la movimentazione di fluidi che, in caso di rottura, possono creare danni all’ambiente circostante, le stesse devono essere oggetto di periodiche verifiche della loro funzionalità.

 

 


 

ART.35

AREE A RISCHIO ELEVATO – R3

 

Nelle «aree a rischio elevato» (R3) sono possibili problemi per l’incolumità delle persone, danni funzionali agli edifici ed alle infrastrutture con conseguente inagibilità degli stessi, l’interruzione di funzionalità delle attività socio-economiche e danni rilevanti al patrimonio ambientale.

 

Le misure di salvaguardia relative alle «aree a rischio elevato», si applicano su tutto il territorio regionale ai sensi della L.R. 45/96.

 

Le scelte relative alle situazioni contenute nella struttura del PUC dovranno essere compatibili e coerenti con i gradi di rischio accertati ed individuati nella mappatura delle aree a rischio di frana in modo tale che:

1.        nella zona a rischio R3 venga attentamente valutata la possibilità di consentire interventi eccedenti quelli consentiti al successivo punto 2., tenuto conto che la realizzazione degli stessi è condizionata dagli interventi di bonifica a tal fine necessari, nei termini e nei modi indicati dal sopra citato punto 2.. Tale valutazione dovrà quindi costituire una degli elementi della sostenibilità ambientale del piano, con conseguente onere di dimostrazione della necessità o opportunità di utilizzare tali aree per interventi di nuova edificazione o di trasformazione,

 

Misure di salvaguardia relative alle aree a rischio elevato: oltre agli interventi ammessi per le aree a rischi molto elevato, per le aree a rischio elevato sono consentiti:

 

2.        gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti unicamente per motivate necessità di adeguamento igienico-sanitario e funzionale e comunque con ampliamento non superiore al 10% della volumetria esistente. L’ampliamento proposto dovrà essere adeguatamente supportato da una verifica relativa alla sua compatibilità con le caratteristiche geomorfologiche dell’area sulla quale insiste;

 

3.        gli interventi di ampliamento eccedenti il 10% del volume preesistente nonché quelli di nuova edificazione, in quanto ammessi dallo strumento urbanistico vigente, possono essere realizzati solo se corredati da un progetto di bonifica volto alla messa in sicurezza dell’area. A tal fine dovrà essere predisposto un progetto di sistemazione dell'area interessata e un programma degli interventi necessari. Per l'approvazione di progetti ricadenti in tali aree e il rilascio dei conseguenti titoli edilizi dovrà farsi ricorso all’istituto della Conferenza dei Servizi che, ove ne ricorrano le condizioni di legge, assume la natura ed i poteri della Conferenza di cui all’ART.14 della L. 241/1990 con la partecipazione di un membro dell’organo dell’Autorità di Bacino organo provinciale competente - onde accertare in un unico contesto, la fattibilità degli interventi proposti.

 

Oltre a quanto individuato nel successivo punto 4., al fine di mitigare i possibili rischi per l’incolumità pubblica e danni funzionali alle infrastrutture e all’ambiente, nelle aree a rischio elevato:

 

a)    non sono permessi i lavori di escavazione e scalzamento, i quali non siano giustificati da indagini geologiche e geotecniche atte a dimostrare l’efficacia degli stessi per un’effettiva riduzione della pericolosità;

b)    non è permesso l’accumulo di materiali di ogni natura che non sia giustificato da indagini geologiche e geotecniche atte a dimostrarne l’efficacia per un’effettiva riduzione della pericolosità;

c)    non è permessa la demolizione di opere che svolgano una funzione di sostegno a meno che queste non siano sostituite con altre opere con lo stesso fine, la cui