ART.14

ZONE A DESTINAZIONE MISTA

 

Si tratta di due zone dove si intende favorire l’insediamento di attività commerciali o di tipo misto artigianale e residenziale.

Gli interventi si attuano per concessione convenzionata, finalizzata al reperimento nell’ambito della zona di superfici a verde pubblico e a parcheggi pubblici e privati, i primi nei limiti previsti dal D.M. 1444/68 e i secondi ai sensi dell’art.2 della legge n. 122/89.

Nel caso in cui all’interno del lotto di intervento siano previsti più fabbricati appartenenti allo stesso soggetto attuatore, è possibile la deroga alle distanze dai fabbricati interni allo stesso, con applicazione del C.C..

 

 

DISCIPLINA DEL COMMERCIO

 

Tessuti storici interni ad Ambiti di conservazione e riqualificazione. Tessuti di antica formazione, compatti o di pregio ambientale. Strutture urbane qualificate.

Alimentari

Ammesse SV    <  250            mq.

Non alimentari

Ammesse SV           <   300  mq.

 

Ambiti di conservazione o di riqualificazione. Tessuti non storici. Tessuti Urbani.

Alimentari e non alimentari in genere

Ammessi SV     <  1500          mq.

 

DOTAZIONI MINIME DI PARCHEGGI PER LE STRUTTURE COMMERCIALI IN GENERE

 

Esercizi Alimentari

SV < =600 mq

600 < SV < = 1500 mq

SV > 1500 mq

.

 

 

 

Ambiti di conservazione e riqualificazione

(zone storiche escluse)

Ovvero

Zone B

Alta dipendenza da auto

PA standard = 0,05 x SV

e

SP standard = 1,35 x SV

PA standard     = 0,114   x SV  -  36

e

SP standard      =   2,85   x SV  -  900

 

Media dipendenza da auto

PA standard = 0,03 x SV

e

SP standard = 0,75 x SV

Ambiti di conservazione e riqualificazione (zone storiche)

Ovvero

Zone A

 

 

 

 

Esercizi Non Alimentari

SV < =600 mq

600 < SV < = 1500 mq

SV > 1500 mq

 

 

 

Ambiti di conservazione e riqualificazione

(zone storiche escluse)

Ovvero

Zone B

e

 

SP standard      =   0,75   x SV

 

Ambiti di conservazione e riqualificazione (zone storiche)

Ovvero

Zone A

Non sono definiti valori di standard

 

 


ART.14.1

CSC.1-2

DESTINAZIONI D’USO AMMESSE

 

Destinazioni d’uso ammesse:

a)      commerciale

b)      artigianale

c)      residenziale.

 

La destinazione Residenziale è possibile accoppiata alla funzione Artigianale o Commerciale o ad entrambe nella misura non superiore al 20% del volume complessivo.

 

superficie territoriale CSC.1

mq. 11.841

distanza minima dai confini di proprietà

ml. 6.00

superficie territoriale CSC.2

mq. 4.406

distanza minima tra le costruzioni

ml. 12.00

rapporto di copertura CSC.1

mq/mq. 30%

distanza minima dalle strade

ml 5.00

rapporto di copertura CSC.2

mq/mq. 35%

numero max di piani commerciale

N. 1

superficie minima di intervento

mq. 3.000

altezza massima alla gronda

ml 6.50

SUPERFICIE COPERTA MASSIMA CSC1

mq.1.500

SUPERFICIE COPERTA MASSIMA CSC2

MQ.1.000

 

Sono consentiti due alloggi per un massimo di mc. 450 per ogni unità di vendita la cui superficie sia superiore o uguale a mq. 1000.

Al di sotto di mq. 1000 è consentito un alloggio con una volumetria massima pari al 7% della superficie dell’unità artigianale e/o commerciale.

Gli alloggi di cui ai punti precedenti consentiti in funzione dell’unità di vendita sono da destinarsi unicamente al personale di custodia.

La localizzazione dei volumi edilizi dovrà interessare le aree prossime alla viabilità principale, evitando di interferire con quelle porzioni di terreno ancora soggette a rischio di inondazione così come indicato nella cartografia allegata provvedimento dirigenziale n.17/22086 del 13/03/2001 (nota Area 06 1066 del 14.03.2001) recepito della cartografia del progetto definitivo del PUC.

 


ART.14.2

 

STRALCIATO

 

 

 

ART.14.3

 

STRALCIATO

 


ART.15

AREA CIMITERIALE (AC)

 

Gli interventi nelle aree di cimiteriali e nelle fasce di rispetto sono disciplinate dal T.U. della Legge sanitaria 1265/1934 S.M.I., nonché dal regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990 n.285 e S.M.I..

Nelle fasce di rispetto sono ammessi parcheggi, aree di verde attrezzato, e la facoltà di conduzione agraria dei fondi, e quelle funzioni consentite dalle norme vigenti.

Sul patrimonio edilizio esistente all’interno delle fasce di rispetto, sono consentiti la manutenzione ordinaria e straordinaria, il restauro ed il risanamento conservativo e la ristrutturazione edilizia, a condizione che non si producano incrementi volumetrici o mutamenti della destinazione da usi non residenziali a usi residenziali.

È possibile ampliare solo gli edifici destinati al culto, purché le parti ampliate non abbiano a creare vani destinati ad un uso continuativo delle persone.

 


 

ART.16

SERVIZI TECNOLOGICI

CAVE E DISCARICHE DI INERTI(ST)

ST.1

 

STRALCIATO

 


ART.17

ZONE DESTINATE A SERVIZI ESISTENTI (SE)

 

Tali zone sono destinate a servizi, per la realizzazione di opere ed attrezzature di interesse collettivo e pubblico.

Gli interventi si attuano per singola concessione.

Sugli edifici esistenti adibiti a servizi pubblici sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, nonché incrementi volumetrici.

Sugli edifici destinati al culto sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, nonché incrementi volumetrici.

La loro destinazione d’uso non può essere modificata se non nei modi di legge.

 

 


 

ART.18

ZONE DESTINATE AD IMPIANTI TECNOLOGICI DI INTERESSE GENERALE (ITIG)

 

Si tratta della rete delle centrali elettriche e dei relativi impianti tecnologici.

Sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia con incremento del volume esistente.

Gli interventi si attuano per singola concessione.

I parametri da rispettare, salvo particolari esigenze, sono:

 

indice fondiario

mc/mq. 1.5

 

distanza minima dai fabbricati esterni al lotto di intervento

ml. 12.00

altezza massima

non superiore a quella degli impianti esistenti

 

distanza minima dalle strade

ml 6.00

distanza minima dai confini di proprietà

ml. 6.00

 

 

 

 

Gli edifici ampliati o di nuova edificazione dovranno conformarsi alle tipologie degli edifici preesistenti.

 


ART.19

INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE DI INTERESSE COMUNE (ITIC)

 

Su conforme parere della C.E. si può assentire in qualsiasi zona del territorio comunale fermo restando i contenuti di cui al punto 2, la realizzazione di modesti volumi edilizi indispensabili per l’attrezzatura di servizi tecnologici di interesse pubblico (fognature, rete telefonica, distribuzione di energia elettrica, di acqua e di gas, i nuovi distributori di carburante potranno essere autorizzati previa predisposizione di zonizzazione con un piano della rete di distribuzione carburanti, ripetitori televisivi, telefonici, ponti radio della forestale e della protezione civile ecc. e le relative antenne) alle seguenti condizioni:

 

altezza massima edifici per impianti

ml. 4.00 *

 

distanza minima dagli edifici

ml. 10.00

distanza minima dai confini di proprietà

ml. 3.00

 

 

 

*aumentabile a ml. 9.00 per le cabine elettriche

1)  Tali volumi devono essere armonizzati con l’ambiente in cui sorgono e realizzati in forma decorosa e compiuta.

 

2)  Nelle zone per impianti tecnologici riportate sulle tavole della struttura del P.U.C. è ammessa esclusivamente la costruzione di edifici e di attrezzature per finalità di servizio pubblico, da parte degli enti istituzionalmente preposti, quali impianti per la produzione e la distribuzione energetica, depositi e rimesse di mezzi di trasporto pubblico, impianti di depurazione delle acque di fogna, centrali telefoniche, elettriche, impianti necessari ai pubblici servizi e strutture connesse.

 

Le stazioni elettriche e le cabine di trasformazione dell’energia elettrica che non sono indicate negli allegati potranno essere ubicate, secondo necessità, anche nel sottosuolo dei distacchi.

 

E’ fatto divieto di insediare impianti tecnologici suscettibili di causare inquinamento a qualunque titolo, compreso quello acustico o elettromagnetico, in assenza delle prescritte autorizzazioni da parte degli enti competenti onde evitare danni a cose o ed all’ambiente naturale, senza predisporre idonee protezioni e/o, in ogni caso, a distanza tale da comportare rischio per attività insediate al contorno, alle quali sia associata presenza stabile di persone.

 

E’ ammessa l’attuazione mediante intervento diretto.

 

L’insediamento di impianti tecnologici deve aver luogo, per quanto possibile, nel rispetto dei caratteri strutturali e paesistici del sito (orografia, reticoli funzionali e catastali, elementi panoramici o di interesse ambientale), cui la forma e la disposizione degli impianti deve tendere a conformarsi.

 

Il margine delle aree destinate ad impianti tecnologici deve essere trattato in modo da contenere elementi di interferenza e di disordine visuale, mettendo a dimora filari di alberi di alto fusto e siepi, realizzando dune, cinte murarie o mettendo in opera altri accorgimenti, in relazione a quanto consentito o reso opportuno dalle caratteristiche tecniche e dimensionali degli impianti.

 

E’ raccomandata, anche al fine di contenere l’impatto visuale, una accurata distinzione, anche sotto il profilo delle sistemazioni, delle funzioni principali ed accessorie, attuata sia attraverso l’assetto planimetrico, che attraverso la posa in opera di elementi di delimitazione.

 

Nella progettazione delle reti elettriche è raccomandata l’osservanza delle indicazioni e tipologie di cui al manuale “Guida alla progettazione delle reti di distribuzione per un corretto inserimento nell’ambiente circostante”, a cura di ENEL S.p.A., Distretto della Liguria, 1996.

 

Nelle aree vincolate ex legge 1497/1939, quando non sia possibile l’interramento totale o almeno parziale, per motivi tecnologici ed economici, è ammesso prioritariamente l’uso del cavo precordato e di pali in legno o metallici trattati con colorazioni mimetiche.